Transizione 5.0: prime anticipazioni del decreto attuativo

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Transizione 5.0: prime anticipazioni del decreto attuativo

Transizione 5.0: prime anticipazioni del decreto attuativo 

È stata diffusa nelle scorse ore la bozza del testo del decreto attuativo della misura Transizione 5.0, atteso ormai da tempo, contenente una serie di precisazioni e chiarimenti ulteriori in ordine alle modalità applicative dell’agevolazione.  

Ad ogni modo, prima che venga data attuazione definitiva alla misura, sarà necessario attendere la pubblicazione definitiva del decreto attuativo, al momento al vaglio del MEF e di cui non si esclude qualche possibile modifica rispetto al testo in bozza. 

  

In attesa della pubblicazione del testo definitivo del decreto attuativo vediamo quali sono le novità più rilevanti.

 

Transizione 5.0: nuove definizioni

Le prime novità sono rinvenibili nella sezione “definizioni” del decreto che, per l’appunto, definisce: 

  • impresa di nuova costituzione: l’impresa attiva da meno di 6 mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione oppure l’impresa che, sempre da meno di sei mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione, ha variato i prodotti o i servizi resi; 
  • struttura produttiva: intesa come una o più unità locali o stabilimenti che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue, finalizzato alla produzione di beni o servizi, avente la capacità di realizzare l’intero ciclo produttivo o anche parte di esso, ovvero la capacità di realizzare la completa erogazione dei servizi o anche parte di essi, purché dotato di autonomia tecnica, funzionale e organizzativa e costituente di per sé un centro autonomo di imputazione di costi; oppure 
  • processo produttivo: rappresentato dall’insieme di attività correlate o integrate nella catena di valore che utilizzano delle risorse trasformandole in un determinato prodotto/servizio o in una parte essenziale di essi.  

  

Transizione 5.0: avvio e conclusione del progetto  

Si ricorda che la misura Transizione 5.0 è finalizzata ad agevolare tutti quei progetti di innovazione idonei a conseguire una riduzione dei consumi energetici a livello di struttura produttiva o di processo produttivo. In particolare, i progetti devono essere avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 

Per avvio s’intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare beni oggetto di investimento, o qualsiasi altro tipo di impegno idoneo a rendere irreversibile l’investimento.  

Ai fini del completamento dell’investimento rileva invece la data di effettuazione dell’ultimo investimento che compone il progetto di innovazione, in particolare:  

  • per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali rilevano i termini di cui all’articolo 109 del TUIR 
  • per i beni finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili rileva la data di fine lavori; 
  • per le attività di formazione rileva la data del rilascio dell’attestato finale del risultato conseguito. 

Annualità del plafond 

L’importo massimo degli investimenti agevolabili tramite Transizione 5.0 è pari a 50 milioni di euro, da intendersi come plafond annuale (sia per l’anno 2024 che per l’anno 2025) riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario. 

  

Eccezioni al rispetto del vincolo del DNSH 

Il rispetto del vincolo del DNSH comporta una serie di esclusioni oggettive che, tuttavia, nell’ambito della misura Transizione 5.0 subiscono una serie di accezioni consentendo in tal modo di ampliare sia la categoria dei soggetti richiedenti l’agevolazione che dei progetti ammissibili.  

  

Calcolo del risparmio energetico e scenario controfattuale 

La riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili attraverso gli investimenti con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione. La riduzione dei consumi è calcolata con riferimento alla struttura produttiva o al processo produttivo. Tuttavia, se il progetto di innovazione ha ad oggetto più processi produttivi occorrerà fare riferimento ai consumi energetici della struttura produttiva.  

In assenza dei dati energetici registrati nell’anno precedente a quello di avvio del progetto, dovrà essere operata una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.  

Diverse le modalità di calcolo per le imprese di nuova costituzione che, non avendo a disposizione uno scenario reale, dovranno necessariamente considerare uno scenario controfattuale che tenga conto di sistemi alternativi a quelli oggetto del progetto di innovazione.  

  

Limiti economici per la fruizione di Transizione 5.0 sulle rinnovabili per autoconsumo e sui sistemi di stoccaggio 

Con riferimento alle rinnovabili viene precisato che, oltre agli impianti fotovoltaici, sono agevolabili anche le spese relative a: 

  • gruppi di generazione dell’energia elettrica;  
  • servizi ausiliari di impianto;  
  • trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;  
  • impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.  

Il dimensionamento degli impianti è determinato considerando una producibilità massima attesa non eccedente il 5% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. 

Previsti anche limiti al costo massimo agevolabile, calcolato in euro/Kw, a seconda della tipologia di impianto rinnovabile. Per gli impianti di stoccaggio l’importo massimo agevolabile è pari a euro 900 per Kw. 

  

Formazione del personale 

L’elenco delle attività ammesse alla formazione viene suddiviso in due elenchi: uno dedicato alla transizione green e l’altro alla transizione digitale.  

I corsi devono avere una durata minima di 12 ore, possono essere svolti anche a distanza, e devono essere erogati da soggetti esterni all’impresa: 

  • soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;  
  • università, pubbliche o private, ed enti pubblici di ricerca;  
  • soggetti accreditati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;  
  • soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37;  
  • centri di competenza ad alta specializzazione; 
  • European Digital Innovation Hubs e Seal of Excellence;  
  • ITS Academy negli ambiti green e digitale. 

  

Sono ammissibili le spese relative ai formatori, al personale dipendente nonché dei titolari di impresa e soci lavoratori, partecipanti alla formazione e le spese generali indirette per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione; i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto 

  

Certificatori 

Il decreto attuativo amplia l’elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni. In particolare, oltre agli originari soggetti EGE e Esco, sono abilitati a produrre le certificazioni anche gli ingegneri iscritti nelle sezioni A dell’albo professionale in possesso di specifici titoli di laurea ed organismi di valutazione della conformità. 

  

Transizione 5.0: modalità e tempistiche di richiesta del credito

Per accedere al beneficio l’impresa deve trasmettere al GSE una comunicazione preventiva (corredata della certificazione ex ante) contenente tutte informazioni inerenti il soggetto beneficiario, il progetto di innovazione, gli investimenti agevolabili, l’importo del credito potenzialmente spettante.  

  

Il GSE, entro cinque, dopo aver verificato la correttezza dei dati e la completezza della documentazione comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta prenotato, nei limiti delle risorse disponibili.  

  

A seguito dell’avvenuta prenotazione, l’impresa trasmette apposite comunicazioni periodiche circa lo stato di avanzamento del progetto di innovazione: 

  • entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione dell’importo del credito d’imposta prenotato, l’impresa deve effettuare una comunicazione relativa all’effettuazione dell’ordine e al pagamento dell’acconto in misura almeno pari al 20%; 
  • entro il 31 dicembre 2024, una seconda comunicazione relativa all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo acconto, in misura almeno pari al 50 per cento del costo di acquisizione nel caso in cui il progetto sia completato entro il 30 aprile 2025. 

  

In relazione alle comunicazioni periodiche il GSE conferma o riduce il credito prenotato. 

  

Una volta completato il progetto di innovazione, e comunque entro il 28 febbraio 2026, l’impresa trasmette la comunicazione di completamento contenete le informazioni relative al progetto completato. Entro 10 giorni il GSE comunica all’importo del credito utilizzabile in compensazione.  

  

Periodo di osservazione anche per gli obiettivi di risparmio energetico 

Il periodo di osservazione previsto per il mantenimento dei beni (ai sensi del quale i beneficiari non possono alienare o distrarre i beni prima del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione) viene esteso agli obiettivi di risparmio energetico. 

  

Pertanto, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione deve essere assicurato il livello di riduzione dei consumi energetici conseguiti dal progetto di innovazione, pena la riduzione in tutto o in parte del credito d’imposta. 

 

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