Tax Credit Riqualificazione Alberghi (periodo di imposta 2020-2021): apertura dello sportello il 13 giugno 2022
Con decreto interministeriale del 17/3/2022 il Ministero del Turismo ha reso noto le disposizioni applicative del Tax Credit Riqualificazione Alberghi (reintrodotto dall’articolo 79, D.L. n. 104/2020 “Decreto di Agosto“), ovvero il credito d’imposta per gli alberghi e strutture ricettive che hanno sostenuto spese per la riqualificazione nel periodo di imposta degli anni 2020-2021.
Beneficiari del Tax Credit Riqualificazione Alberghi
Lo sgravio fiscale è rivolto ai beneficiari che, dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, hanno effettuato interventi di ammodernamento e ristrutturazione negli immobili destinati alla loro attività.
Nello specifico le strutture beneficiarie sono:
- Strutture alberghiere, per tali si intendono quelle aperte al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che forniscono alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tali strutture sono composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Si configurano come tali gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali;
- Strutture che svolgono attività agrituristica;
- Stabilimenti termali di cui all’art. 3 L. 323/2000;
- Strutture ricettive all’aria aperta, ossia le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, allestite ed attrezzate su aree recintate destinate alla sosta e al soggiorno di turisti, quali i villaggi turistici, i campeggi, i campeggi nell’ambito delle attività agrituristiche, i parchi di vacanza, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali.
Tutte le imprese devono essere esistenti alla data del 1° gennaio 2012.
Interventi ammessi all’agevolazione fiscale
La misura finanzia interventi per la riqualificazione ed il miglioramento di alberghi e strutture ricettive, quali:
- a) manutenzione straordinaria di cui all’art. 3 comma 1 lett. b) D.P.R. n.380/2001;
- b) restauro e risanamento conservativo di cui all’art. 3 comma 1 lett. c) D.P.R. n. 380/2001;
- c) ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3 comma 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001;
- d) eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 2 lett. A del Decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236/89, e delle barriere sensoriali e della comunicazione nonché la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, e la realizzazione di strumenti che favoriscono la mobilità interna ed esterna attraverso la comunicazione, la robotica o altri mezzi tecnologici;
- e) incremento dell’efficienza energetica, attraverso i seguenti interventi:
- riqualificazione energetica globale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del decreto 6 agosto 2020 del MISE;
- involucro edilizio di cui all’art. 2, comma 1, lettera b) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico;
- installazione di collettori solari di cui all’art. 2, comma 1, lettere c) e d) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello Sviluppo Economico;
- impianti di climatizzazione invernale e produzione di acqua calda sanitaria di cui all’art. 2, comma 1, lettera e), punti da i) a xiii) del decreto 6 agosto 2020 del MISE.
Inoltre, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE: l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102; per le aree non metanizzate, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto 7 novembre 2017, n. 186 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. - installazione e messa in opera, di dispositivi e sistemi di building automation di cui all’art. 2, comma 1, lettera f) del decreto 6 agosto 2020 del MISE;
- installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistemi di accumulo, per i quali si applica quanto previsto dall’art. 119, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
- f) adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. i) D.P.R. n. 917/86;
- g) acquisto di mobili e componenti d’arredo, a condizione che abbia finalità di incremento dell’efficienza energetica e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successivo;
- h) realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali;
- i) acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle attività termali, per i soli stabilimenti termali.
Gli interventi di cui alle lett. a), b), c) e d) possono comportare anche un aumento di cubatura complessiva nei limiti e secondo le modalità previste dall’art. D.L. n.112/08.
Tipologie di spese ammesse al Tax Credit Riqualificazione Alberghi
Le spese ammesse all’agevolazione sono quelle sostenute dal 1° gennaio 2020 al 6 novembre 2021, relative a:
- Per le attività di cui alle lett. a), b) e c):
- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti;
- ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la pre-esistente consistenza;
- modifica dei prospetti dell’edificio, effettuata, tra l’altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori;
- realizzazione di balconi e logge;
- recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;
- servizi igienici e costruzione dei servizi igienici anche in ampliamento di quelli esistenti;
- sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche;
- sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico;
- installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;
- installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi.
- Per le attività di cui alla lett. d):
- sostituzione di finiture, quali in particolare pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti, il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici quali servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica;
- interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;
- realizzazione ex novo di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all’ospitalità delle persone portatrici di handicap;
- sostituzione di serramenti interni, quali porte interne, anche di comunicazione, in concomitanza di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
- installazione di sistemi di domotica atti a controllare in remoto l’apertura e chiusura di infissi o schermature solari;
- sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell’accessibilità.
- Per le attività di cui alla lett. e):
- interventi di cui all’art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto 6 agosto 2020 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi previsti dal suddetto decreto;
- installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici (art. 2, comma 1, lett. b), punto 5.6).
- Per le attività di cui alla lett. f):
- valutazione della classe di rischio ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’art. 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;
- progettazione degli interventi;
- interventi di tipo locale;
- interventi di miglioramento del comportamento sismico.
- Per le attività di cui alla lett. g):
- acquisto o rifacimento di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione (quali apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, oppure sostituzione con altri aventi caratteristiche migliorative, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni a condizione che la classe di efficienza energetica degli elettrodomestici sia non inferiore alla A+ o, per forni elettrici, asciugatrici e lavatrici combinate-asciugabiancheria);
- acquisto di mobili e di complementi d’arredo da interno e da esterno (quali tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere);
- acquisto di mobili fissi (compresi arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione);
- acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;
- arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere.
- Per le attività di cui alla lett. h):
- la realizzazione e la ristrutturazione delle vasche e dei percorsi vascolari (percorsi Kneipp), ivi compresi i rivestimenti del fondo e delle pareti, la copertura della vasca, gli impianti tecnologici e i vani tecnici di servizio;
- la realizzazione e la ristrutturazione delle unità ambientali di supporto indispensabili per l’esercizio delle attività balneo termali, quali, per esempio, i servizi igienici e gli spogliatoi.
- Per le attività di cui alla lett. i):
- vasche per balneoterapia;
- apparecchi per l’erogazione delle terapie inalatorie e dell’aerosolterapia in ogni forma prevista, delle ventilazioni, riabilitazione motoria e riabilitazioni polmonari;
- attrezzature e vasche per la maturazione, lo stoccaggio e la distribuzione del fango;
- attrezzature per la riabilitazione (compresi attrezzature e macchinari per palestra, ausili per deambulazione, lettini);
- arredi per i camerini e postazioni di cura;
- attrezzature per l’erogazione di trattamenti alla persona, in forma individuale o collettiva;
- realizzazione di docce, bagni turchi, saune e relative attrezzature;
- attrezzature e arredi per l’esterno quali sdraio, lettini e ombrelloni;
- computer e software gestionali.
- prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui sopra comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti.
L’importo di spesa massima è di 307.692,30 €. L’effettivo sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, oppure dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
Agevolazione prevista dal Tax Credit Riqualificazione Alberghi
Il credito d’imposta è pari al 65% delle spese sostenute, fino ad un massimo erogabile di 200.000 €.
Quando presentare domanda
Sarà possibile compilare e presentare domanda dalle ore 12.00 del giorno 13 giugno 2022 alle ore 12.00 del giorno 16 giugno 2022. Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda di agevolazione per una sola struttura ricettiva oggetto di intervento.
I progetti saranno valutati mediante procedura a sportello, il credito verrà erogato previo controllo requisiti soggettivi, oggettivi e formali.
La misura prevede il divieto di cumulo con altri contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubblici concessi per gli stessi interventi.
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