Nuovo Patent Box: come funziona e quali modifiche sono state apportate
Aggiornamento 10/01/2022 – La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto diverse modifiche alla disciplina del Patent Box, nonostante le ultime novità già introdotte con il decreto fiscale approvato il 15 ottobre 2021.
Attualmente è previsto quanto segue:
- Deduzione al 110% dei costi di ricerca e sviluppo finalizzati all’ottenimento di un brevetto;
- Esclusione dei marchi di impresa dalla disciplina agevolabile;
- Eliminazione del divieto di cumulo tra Patent Box e Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo;
- Applicazione della deduzione al 110% solo alle spese sostenute a partire dall’ottavo periodo di imposta antecedente a quello nel quale l’immobilizzazione immateriale ottiene il titolo di privativa industriale. Viene quindi introdotto un meccanismo di recapture, su base ottennale, che consente di recuperare il beneficio non utilizzato esclusivamente in relazione alle spese di ricerca e sviluppo che, ex post, hanno dato vita a un bene immateriale.
Il nuovo regime si applica a decorrere dal periodo di imposta 2021.
Cos’è e cosa prevede il nuovo Patent Box
Il Patent Box è uno degli strumenti agevolativi introdotto con la Legge di Stabilità 2015 e disciplinato dall’art.1, co. da 37 a 45 della L. 190/2014. La misura prevede un regime di tassazione agevolata per i redditi derivanti dall’utilizzo di beni immateriali.
Con le modifiche già introdotte con il Decreto Fiscale, la disciplina era stata semplificata e prevedeva un incremento della deduzione dei costi, maggiorati del 90%. Invece, con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 si prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti sono maggiorati del 110%.
Tra i costi agevolabili di ricerca e sviluppo, utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento dell’attività di impresa, rientrano quelli finalizzati alla creazione e allo sviluppo dei seguenti beni immateriali:
- Software protetto da copyright;
- Brevetti industriali concessi o in corso di concessione;
- Disegni e modelli giuridicamente tutelabili.
Vengono quindi esclusi i marchi d’impresa dall’ambito dei beni agevolabili, limitando pertanto l’ambito di applicazione della norma ai beni oggetto di brevetto o comunque giuridicamente tutelati.
Sono ammessi anche i contratti di ricerca stipulati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa, e con università o enti di ricerca e organismi equiparati.
Il regime è opzionale, ha validità 5 anni ed è irrevocabile e rinnovabile (le modalità di esercizio dell’opzione saranno individuate con apposito Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate).
Chi può accedere alla misura
Possono accedere al regime opzionale i soggetti titolari di reddito di impresa (ovvero imprese individuali, società di capitali, società di persone) residenti sul territorio dello Stato, a condizione che svolgano attività di R&S finalizzate alla creazione e sviluppo dei beni immateriali.
A tal proposito, si ricorda che i soggetti che esercitano l’opzione non possono fruire, per l’intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi costi, del credito di imposta R&S.
Specifiche sugli interventi ammessi al nuovo Patent Box
Sono riconosciute spese per:
- Ricerca fondamentale e applicata;
- Sviluppo sperimentale e competitivo;
- Ideazione e realizzazione del software protetto da copyright.
Nelle attività di R&S finalizzate allo sviluppo, al mantenimento e all’accrescimento del valore del bene rientrano:
- Ricerca fondamentale: lavori sperimentali o teorici finalizzati all’acquisizione di nuove conoscenze successivamente utilizzate nelle attività di ricerca applicata e di design.
- Ricerca applicata: ricerca pianificata allo scopo di acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare (o migliorare) prodotti, processi o servizi.
- Sviluppo sperimentale e competitivo da intendersi quale acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati (rientrano anche le spese per costruzione di prototipi e campioni).
- Design: attività di ideazione e progettazione di prodotti, processi e servizi e attività di sviluppo dei marchi e/o l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright.
- Ricerche preventive, compresi test e ricerche di mercato e gli altri studi e interventi finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, il deposito, l’ottenimento e il mantenimento dei relativi diritti, il rinnovo e la protezione degli stessi.
- Attività di presentazione, comunicazione e promozione che accrescano il carattere distintivo e contribuiscano alla conoscenza, all’affermazione commerciale di prodotti e servizi.
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