Bonus pubblicità valido anche per i prossimi anni
Con l’approvazione della Legge n. 81 del 08 agosto 2019, il Bonus pubblicità (o credito d’imposta a sostegno degli investimenti pubblicitari), diventa, grazie alle risorse del Fondo per il pluralismo e l’informazione, una misura valida anche per i prossimi anni.
Scopriamo quali sono le novità a seguito della reintroduzione del Bonus pubblicità.
Bonus pubblicità, cosa cambia
La Legge n. 81 del 08 agosto 2019 ha reintrodotto, come anticipato, il credito d’imposta per le spese incrementali in investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali. La misura, istituita nel 2018 dalla legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede che il valore dell’investimento superi almeno dell’1% gli analoghi investimenti* effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. Giornali ed emittenti devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione.
La novità principale del Bonus pubblicità riguarda l’importo, riconosciuto nella misura del 75% per tutti i beneficiari. L’incremento al 90% per startup innovative e micro, piccole e medie imprese non viene quindi approvato.
Un’altra novità è quella riguardante la finestra per l’invio delle domande. Per il 2019, infatti, sarà aperta dal 1° al 31 ottobre. Per gli anni successivi, l’invio della domanda andrà effettuato dal 1° al 31 marzo.
Esclusioni dal Bonus pubblicità
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi destinati a servizi particolari, come ad esempio televendite, servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite in denaro, messaggistica vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo. Le spese sono ammesse al netto di eventuali costi accessori, costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso connesso e funzionale. Gli investimenti devono essere certificati da un revisore legale.
*Occorre precisare che per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo”, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.
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