Marche: finanziamenti per interventi innovativi di efficienza energetica e per l’uso di energia da fonti rinnovabili
La Regione Marche ha stanziato 3.000.000 € per il Bando per il finanziamento di interventi innovativi di efficienza energetica e di uso delle energie rinnovabili a favore di imprese anche sotto forma di comunità energetiche, al fine di sostenere l’efficientamento energetico e l’utilizzo di energie da fonti rinnovabili nel settore produttivo attraverso l’innovazione tecnologica.
Beneficiari del bando per l’utilizzo di fonti rinnovabili
Il bando per l’efficientamento energetico della Regione Marche si rivolge a micro, piccole, medie imprese (MPMI) e grandi imprese con le seguenti caratteristiche:
- con codice ATECO 2007 primario tra i seguenti: B “Estrazione di minerali da cave e miniere”, C “Attività manifatturiere”, D “Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata”, E “Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento”, F “Costruzioni”, G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio”, H “Trasporto e magazzinaggio”, I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione” ed imprese che si costituiscono sotto forma di Comunità Energetica, in tal caso con codice Ateco S 94.9. e 94.99.
- iscritte e attive da almeno due anni al Registro delle Imprese presso la CCIAA territorialmente competente;
- con sede operativa o un’unità locale nel territorio delle Marche;
- in regola con il DURC;
- non in difficoltà alla data del 31/12/2019.
Tipologie di interventi innovativi ammessi al bando per l’efficientamento energetico e l’uso di energia da fonti rinnovabili delle imprese
Il bando della Regione Marche incentiva gli interventi innovativi che prevedano:
- Efficientamento energetico del processo produttivo: innovazione di processo-sostituzione di macchinari, impianti e linee produttive esistenti con macchinari, impianti e linee produttive ad elevata efficienza energetica (elettrica e/o termica) che prevedono l’applicazione di nuove tecnologie-interventi innovativi volti a ridurre gli sprechi di energia.
- Installazione, per sola finalità di autoconsumo, di impianti a fonte rinnovabile per la produzione e la distribuzione dell’energia termica e/o elettrica all’interno dell’unità produttiva e/o nell’ambito della comunità energetica. Il dimensionamento degli impianti dovrà essere effettuato con riferimento ai documentati fabbisogni annuali di energia del beneficiario (riportati in diagnosi energetica e attestati dalle bollette dei consumi aziendali) al fine di garantire % elevate di autoconsumo. Non sono ammessi interventi di installazione di impianti da fonte rinnovabile realizzati su coperture di amianto senza rifacimento della copertura.
- L’utilizzo di sistemi per l’autoconsumo di energie rinnovabili, comprese la condivisione dell’energia rinnovabile prodotta nell’ambito della comunità energetica, sistemi di accumulo anche a supporto di impianti già esistenti e applicazione di sistemi integrati di produzione e consumo di energia rinnovabile che prevedano anche l’abbinamento con sistemi di ricarica delle auto elettriche oltre alla riconversione del parco mezzi aziendale in mezzi elettrici.
- L’applicazione di tecnologie che producono e consentono di stoccare l’idrogeno verde e il suo utilizzo.
- Installazione di impianti di cogenerazione-trigenerazione-sistemi ausiliari della produzione.
- Installazione di sistemi di gestione e monitoraggio dell’energia.
- Interventi di ammodernamento delle cabine elettriche e installazione di gruppi di continuità (Es. ups rotanti) di adeguata potenza, atti a garantire la regolare alimentazione degli impianti al verificarsi di interruzioni o variazioni temporanee (transitorie). Sono ammessi anche interventi di rifasamento e comunque, installazione di sistemi per la stabilizzazione della tensione (power quality).
Il progetto deve comportare un miglioramento dell’efficienza energetica quantificabile, in termini di risparmio annuo di energia primaria, in un valore uguale o superiore a 1,00 kWh per euro investito (per consumi elettrici) a 1,50 kWh per euro investito (per quanto riguarda i combustibili), rispetto alla situazione preesistente a parità di condizioni di esercizio industriale/aziendale.
Nello specifico, sono ammesse al bando le seguenti tipologie di spese (già sostenute prima della presentazione della domanda), purchè l’intervento non sia completato prima della presentazione della stessa:
- costi relativi ad investimenti materiali quali fornitura, installazione e posa in opera di impianti, macchinari, attrezzature, sistemi, materiali e componenti necessari alla realizzazione del progetto, spese per opere edili ed impiantistiche strettamente necessarie e connesse alla realizzazione al programma di investimento, come spese funzionali sono ammesse anche le spese relative alla sostituzione delle coperture in amianto;
- spese tecniche;
- costi di riconversione dei mezzi aziendali.
L’importo di spesa minimo deve essere pari ad almeno 30.000 €.
Agevolazione prevista dal bando per l’efficientamento energetico e l’uso di energia da fonti rinnovabili delle imprese delle Marche
Il bando per l’efficientamento energetico della Regione Marche offre un contributo a fondo perduto fino al 60% delle spese ammissibili, fino ad un massimo concedibile è pari a 200.000 €. L’intensità d’aiuto varia in base alla dimensione d’impresa: 60% per micro-piccole imprese, 50% per medie imprese, 40% per grandi imprese.
Il contributo sarà liquidato fino ad un massimo del 40% concesso come anticipo ad avvio dei lavori, quota residua a saldo a fronte dell’esito positivo dell’istruttoria.
Scadenza del bando per l’utilizzo di fonti rinnovabili – Regione Marche
Lo sportello per la presentazione delle domande, da inviare in modalità telematica, aprirà dalle ore 9.00 del 15 novembre 2021 e rimarrà aperto fino ad esaurimento dei fondi.
Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda e la domanda potrà riguardare solo una sede operativa. I progetti saranno selezionati in base ad una procedura valutativa a sportello.
L’investimento previsto dal progetto dovrà essere realizzato entro 12 mesi dalla data di pubblicazione del decreto di concessione delle agevolazioni.
Criteri di ammissibilità al progetto:
- Progetto innovativo: progetto che si avvale di nuove tecnologie per l’efficientamento dei processi produttivi e l’utilizzo di energie rinnovabili. Le nuove tecnologie (nuove macchine, impianti ed attrezzature, informatizzazione, intelligenza artificiale ecc..), devono garantire il superamento di tecnologie obsolete con conseguente risparmio, sia in termini economici, che in termini di consumo energetico aziendale. Ai fini della valutazione, il beneficiario dovrà illustrare, dimostrare e attestare l’innovazione delineata nella relazione tecnica (allegato 4). La relazione dovrà riportare un’analisi di mercato che consenta di individuare sulla “base line” l’innovazione proposta. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per la “base line” possono essere prese a riferimento le schede a consuntivo relative ai certificati bianchi del GSE o una valutazione del TRL Technology Readiness Level – livello maturità tecnologica.
- Presenza di diagnosi energetica redatta ai sensi del d.lgs. 102/2014 o certificazione ISO 50001. L’intervento, tra quelli elencati dalla diagnosi energetica, deve essere il progetto che consente all’impresa di perseguire i migliori risultati in termini di riduzione dei consumi energetici (risparmio annuo energia primaria in kWh) in relazione anche al tempo di ritorno dell’investimento e alla coerenza con la strategia d’impresa. La diagnosi energetica potrà limitarsi alla sola unità locale interessata dall’intervento e deve essere redatta in data successiva la 31/12/2018.
- Autoconsumo di energia rinnovabile anche sotto forma di Comunità Energetica. L’autoconsumo deve essere dimostrabile attraverso evidenze tecniche (misurazioni, calcoli e progettazione degli interventi) riportate all’interno della diagnosi energetica. In particolare, ci deve essere piena rispondenza e congruenza tra i consumi aziendali rilevati e la scelta del sistema di produzione di energia da fonte rinnovabile più idoneo ai singoli casi specifici. L’effettivo autoconsumo dovrà, quindi, essere desunto dal progetto, dagli allegati tecnici e dalla diagnosi energetica anche in termini percentuali rispetto all’energia da fonte rinnovabile effettivamente consumata (tale percentuale non dovrà essere inferiore al 60% nel caso di comunità energetica, secondo quanto disposto dalla l.r 10/2021). Il presente criterio può essere rispettato anche in riferimento ai sistemi di produzione di energia rinnovabile già installati.
- Applicazione dei sistemi di accumulo (il criterio potrà non essere rispettato se il beneficiario dimostra un livello di autoconsumo superiore al 90%).
- Applicazione di sistemi di gestione e di monitoraggio dell’energia.
- Raggiungimento di un target minimo di risparmio energetico espresso in energia primaria risparmiata per euro investito.
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