Iperammortamento: gli effetti della perizia
Con la risoluzione 9.04.2018, n.27/E, l’Agenzia delle Entrate ha sancito che è la data della relazione a determinare l’esercizio di avvio della fruizione dell’agevolazione.
Il ruolo della perizia ai fini del diritto all’agevolazione: chi deve produrla e tempistiche per la fruizione dell’agevolazione
Viste le numerose richieste di contribuenti interessati a questa agevolazione, l’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’iperammortamento dopo i chiarimenti già forniti in sede di Telefisco 2018. Tema particolarmente rilevante è il ruolo svolto dalla perizia ai fini dell’acquisizione del diritto all’agevolazione e della sua fruizione.
L’articolo 1, c. 11, della legge di Bilancio 2017 stabilisce che “Per la fruizione dei benefici di cui ai commi 9 e 10, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura”. Come precisato dalla circolare 30.03.2017, n. 4/E (paragrafo 6.3), tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura; in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione. La norma non fissa un termine entro il quale dev’essere acquisita la documentazione prescritta, affermando quindi l’indipendenza dell’acquisizione del diritto all’agevolazione dalla presenza della documentazione prevista. Tuttavia, dato il ruolo fondamentale di questa documentazione nell’ambito della disciplina agevolativa (in quanto deve attestare, tra l’altro, il rispetto del requisito dell’interconnessione, indispensabile per la spettanza e fruizione del beneficio), l’Agenzia delle Entrate ha inteso subordinare la fruizione del diritto all’agevolazione all’acquisizione da parte dell’azienda della documentazione prescritta. In altri termini, l’assolvimento dell’onere documentale in un periodo di imposta successivo a quello in cui i beni sono interconnessi, non è di ostacolo alla spettanza dell’agevolazione, ma produce uno slittamento del momento dal quale si inizia a fruire del beneficio. Quindi, se i beni sono interconnessi nell’anno “n”, ma la perizia è prodotta nell’anno “n+1”, l’applicazione dell’aliquota di ammortamento maggiorata del 150% sarà possibile a partire dall’anno “n+1”, mentre nell’anno “n” si potrà usufruire del super ammortamento.
Perizia sui beni superiori a 500.00 €
Si ricorda che la perizia sui beni di costo superiore a € 500.000 dev’essere fatta su ogni singolo bene e non sull’insieme dei beni interconnessi. Come chiarito in sede di Telefisco, se si sostituisce un bene che ha usufruito dell’iperammortamento, con altro bene, il quale deve essere nuovo e avere caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A alla legge di Bilancio 2017, sarà necessaria una nuova perizia che attesti la sussistenza delle condizioni imposte dalla norma sull’agevolazione anche in capo al nuovo bene.
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