Decreto Rilancio – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo

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Decreto Rilancio – Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo

Con la circolare del 6 giugno 2020 n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di utilizzo del bonus “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo, affitto d’azienda“, misura introdotta dall’Art 28 del Decreto Rilancio.

Si potrà fruire del bonus, in compensazione nel modello F24, a partire dal 16 giugno.

Beneficiari del “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo”

Agevolazione fiscale è dedicata ai soggetti esercenti attività di impresa nel settore industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, con i seguenti requisiti:

  • con ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente;
  • con una riduzione del fatturato e dei corrispettivi pari almeno al 50%, rispetto allo stesso mese del periodo di imposta precedente.

Il beneficio spetta anche alle strutture alberghiere ed agrituristiche (Ateco 55), svincolate dal limite di fatturato, ed enti non commerciali (compresi quelli del terzo settore).

L’eventuale svolgimento di attività commerciale in maniera non prevalente, rispetto a quella istituzionale, non pregiudica la fruizione del credito d’imposta anche per questo tipo di attività.

Beneficio fiscale previsto dal “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo”

Il credito d’imposta è fruibile in compensazione e viene calcolato sul valore dei canoni dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (successivamente al pagamento dei canoni).

Il bonus prevede le seguenti intensità:

  • 60% del canone di locazione, leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo;
  • 30% in relazione ai contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto di azienda.

Per quanto riguarda le strutture ricettive con attività solo stagionale (come chalet, bungalow e per vacanze o campeggi, o altre strutture che forniscono alloggio per breve durata) i mesi di riferimento sono aprile, maggio e giugno.

Divieto di cumulo con il credito di imposta per gli affitti commerciali previsto dal Credito d’imposta per botteghe e negozi, previsto dall’art. 65 del Decreto Cura Italia (DL 17 marzo 2020, n. 18).

 

Applicazione della disciplina degli aiuti “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea.

 

 

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