Decreto alluvioni

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Decreto alluvioni

Il Decreto Alluvioni è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 1° giugno il D.L. n.61/2023 e prevede interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Il Consiglio dei Ministri, grazie allo stanziamento di circa 2,2 miliardi, ha previsto una serie di agevolazioni destinate alle imprese localizzate nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Decreto Alluvioni, i comuni interessati

Le agevolazioni sono destinate ad alcuni comuni delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Marche. L’elenco è disponibile nell’Allegato 1 del D.L 1 giugno 2023, n.6.

Agevolazioni previste dal Decreto Alluvioni

Rafforzamento degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese nei comuni colpiti dall’alluvione

A decorrere dal 2 giugno e fino al 31 dicembre 2023, per le imprese localizzate nei territori interessati dall’alluvione, la garanzia del Fondo di garanzia è concessa a titolo gratuito nella seguente misura:

  • 80% dell’operazione finanziaria in caso di garanzia diretta. Tale percentuale è elevabile fino al 90% in conformità di quanto previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework;
  • 90% dell’importo dell’operazione finanziaria garantito dal garante di primo livello in caso di riassicurazione. Tale percentuale è elevabile al 100% in conformità di quanto previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework e a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano la copertura di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.

Sostegno alle imprese esportatrici

Simest prevede lo stanziamento di 300 milioni per l’erogazione di contributi a fondo perduto per l’indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle imprese, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica.

Sostegno alle imprese agricole

È previsto che le imprese agricole impegnate in attività di produzione agricola che hanno subito danni eccezionali a seguito degli eventi alluvionali e che, al verificarsi di tali eventi, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a copertura del rischio alluvione alle produzioni agricole e del rischio piogge alluvionali alle strutture aziendali, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa economica e produttiva come definiti dall’art. 5 del D.lgs 102/2004.

A titolo esemplificativo e non esaustivo: contributi in conto capitale, prestiti ad ammortamento quinquennale, agevolazioni previdenziali.

Inoltre, è previsto che il Fondo per l’innovazione in agricoltura introdotto con la Legge di Bilancio 2023, nella misura  di  10 milioni di euro per l’anno 2023, di 30 milioni  di  euro  per  l’anno 2024 e di 35  milioni  di  euro  per  l’anno  2025, sia  destinato  a sostenere gli investimenti e i progetti  di  innovazione realizzati da imprese  dei  settori dell’agricoltura, della zootecnia, della  pesca  e  dell’acquacoltura con sede operativa nei territori  colpiti  dagli  eccezionali  eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Misure di sostegno al comparto turistico

È prevista l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2023, da destinare alle imprese per il sostegno delle attività turistiche e ricettive, ivi inclusi i porti turistici, gli stabilimenti termali e balneari, i parchi al fine di assicurare la ripresa delle attività produttive e di garantire il ristoro dei danni subiti a causa degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023.

Sospensione di termini in favore delle imprese

Infine, per le società e le imprese che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la sede operativa nei territori interessati dagli eventi alluvionali, è stata disposta la sospensione dal 1° maggio 2023 e sino al 30 giugno 2023 di:

  • versamenti riferiti al diritto annuale;
  • adempimenti contabili e societari in scadenza entro il 30 giugno 2023;
  • pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici.

La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Modalità e tempistiche di presentazione delle domande di agevolazione 

Ogni singolo intervento verrà reso operativo grazie a specifiche disposizioni emanate dai singoli soggetti gestori per le agevolazioni di propria competenza.

 

 

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