Decreto Aiuti Bis: gli incentivi per le imprese
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti Bis (D.L. 115/2022), che introduce misure a sostegno della competitività delle imprese, con l’obiettivo di favorire l’attrazione degli investimenti in settori strategici del Paese, come i semiconduttori, e lo sviluppo di filiere industriali sul territorio nazionale.
Il Governo ha stanziato una dotazione complessiva pari a circa 17 miliardi di euro, di cui circa 5,5 miliardi sono a favore delle imprese e 1,2 miliardi è destinato al taglio del cuneo fiscale.
Con i DL Aiuti Bis sono stati rifinanziati i contratti di sviluppo ed è stato esteso al terzo trimestre 2022 il bonus energia/gas, ovvero il credito d’imposta per le imprese energivore e non e per le imprese gasivore e non.
“È un ottimo segnale – ha dichiarato Giorgetti – per lo sviluppo della nostra economia. Questi strumenti hanno dimostrato di funzionare molto bene e dare ottimi risultati”.
Contratti di sviluppo
Art. 35 “Disposizioni urgenti per il rifinanziamento di strumenti di sviluppo industriale del MISE”
Con il Decreto Aiuti Bis, il Governo ha stanziato complessivamente 1,2 miliardi di euro totali per finanziare i contratti di sviluppo fino al 2030. l contratti di sviluppo rappresentano uno dei principali strumenti agevolativi del MISE dedicati al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
Stanziati ben 40 milioni nel 2022, 400 milioni nel 2023, 12 milioni per ciascun anno dal 2024 al 2030.
L’entità dello stanziamento e la forma dell’agevolazione variano in funzione della singola misura.
Bonus Energia Imprese
Art. 6 “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale”
Il Governo riconosce, alle imprese a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022, per cui si stima una spesa di 3,4 miliardi di euro. Il credito d’imposta può essere riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese nel primo periodo dell’anno e dalle stesse auto consumata nel terzo trimestre 2022.
Previsto anche un credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca. Tale credito era stato già riconosciuto alle imprese agricole per il primo trimestre 2022 e a quelle della pesca per il 1° e 2° trimestre 2022, ora sarà fruibile anche per 3° e 4° trimestre.
Specifiche sull’agevolazione per le imprese energivore e non
- Per le imprese energivore: credito di imposta, pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022. Il credito è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse auto-consumata nel terzo trimestre 2022. In questo caso l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.
- Per le imprese non energivore: credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Specifiche sull’agevolazione per le imprese gasivore e non
- Per le imprese gasivore: credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
- Per le imprese non gasivore: credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.
I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno ad oggetto gli stessi costi e sono cedibili, solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’apposito albo, imprese di assicurazione autorizzate.
Qualora le imprese beneficiarie, nel secondo e terzo trimestre dell’anno 2022 si riforniscano di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel secondo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell’anno 2022.
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