Decreto Agosto: sintesi sui principali incentivi per le imprese
Decreto Agosto in vigore dal 14 ottobre 2020.
Il DL n. 104 del 18/08/2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, è stato convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020.
La sintesi sui principali incentivi dedicati alle imprese, qui di seguito.
Decreto Agosto Art. 58 – Fondo per la filiera della ristorazione
Il Fondo è dedicato alle imprese attive al 15/08/2020, con Codice Ateco prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione) – 56.10.12 (attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.29.10 – 56.29.20 (mense e catering) e 55.10.00 (limitatamente ad attività autorizzate della somministrazione di cibo), che presentano una riduzione del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020, inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (criterio non richiesto per i soggetti che hanno avviato l’attività dopo il 1° giugno 2019).
L’agevolazione prevede un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari (anche DOP e IGP), valorizzando la materia prima di territorio.
Il contributo sarà erogato in base con un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, presentando le fatture (anche non quietanziate), e successivo saldo del 10% a seguito della presentazione delle quietanze di pagamento.
Le risorse finanziarie ammontano a 600 milioni di euro per l’anno 2020. In attesa del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, per la definizione dei termini e le modalità di applicazione.
Decreto Agosto Art. 58 bis – Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma
Il Fondo sostiene gli interventi di promozione e commercializzazione dei prodotti di quarta gamma, di ripresa e rilancio del comparto.
La dotazione finanziaria è pari a 20 milioni di euro per l’anno 2020.
Si attende il Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, per conoscere i termini e le modalità di accesso.
Decreto Agosto Art. 59 – Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici
I beneficiari dell’incentivo sono le imprese di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:
- per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;
- per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.
Le imprese devono presentare un calo del fatturato e dei corrispettivi, riferito al mese di giugno 2020, inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
La misura mette a disposizione un contributo a fondo perduto determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi di giugno 2020, su giugno 2019:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 €;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 € e fino a 1.000.000 €;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 €.
Il contributo minimo va da 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche, mentre il contributo massimo non può essere superiore a 150.000 €. La misura prevede il divieto di cumulo con il contributo previsto all’art. 58.
Per la misura sono state stanziati 500 milioni di euro, risorse valide per l’anno 2020.
Decreto Agosto Art. 60 – Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese
Sono stanziate nuove risorse per finanziare le principali misure, già in vigore, a sostegno delle imprese:
- Nuova Sabatini: dotazione aumentata di ulteriori 64 milioni di euro per il 2020.
- Contratti di sviluppo a sostegno di programmi di investimento produttivi di grandi dimensioni: dotazione 500 milioni di euro per il 2020.
- Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale (istituito dall’art. 43 del DL 34/2020): 300 milioni di euro per il 2020.
- Voucher Innovation Manager: risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per il 2021.
- Agevolazioni per la promozione della nascita e dello sviluppo delle società cooperative: dotazione pari a 10 milioni di euro per il 2020.
- Aiuti alle imprese che partecipano alla realizzazione di progetti di comune interesse europeo (art. 107 comma 3 lett. b, del Trattato UE 7.6.2016): le risorse ammontano a 950 milioni di euro per il 2021.
Decreto Agosto Art. 61 bis – Semplificazione burocratico-amministrativa per l’avvio di nuove imprese da parte di giovani al di sotto dei 30 anni di età
La semplificazioni burocratico-amministrative facilità l’avvio di nuove imprese da parte di giovani, al di sotto dei 30 anni di età. Tra i settori di attività ammessi anche quelli produttivi, dei servizi e delle professioni.
Per la definizione e l’adozione delle misure si attende l’uscita del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, in accordo con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Decreto Agosto Art. 62 – Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese
Gli aiuti del “Quadro Temporaneo aiuti di Stato” sono concessi a tutte le micro e piccole imprese, anche se presentano una condizione di difficoltà al 31 dicembre 2019, a patto che:
- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell’aiuto l’impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;
- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell’auto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.
Decreto Agosto Art. 77 comma 1 lett. a) e b) – Credito d’imposta locazioni immobili uso non abitativo
L’articolo modifica l’agevolazione relativa al “Credito d’imposta locazioni immobili uso non abitativo” per il settore turistico.
- ampliando i beneficiari estendendo il credito d’imposta anche alle strutture termali.
- estensione del periodo di riferimento anche al mese di giugno.
Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale, il periodo di riferimento sono i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio).
Per le imprese turistico-ricettive il credito d’imposta viene prorogato fino al 31 dicembre 2020, vengono inoltre ammessi sia il contratto di locazione dell’immobile che quello di affitto d’azienda (per quest’ultimo, la percentuale di credito d’imposta sale dal 30% al 50%).
Decreto Agosto Art. 77 comma 1 lett. c) – Fondo agenzie di viaggio e tour operator
Il Fondo per le agenzie di viaggio e tour operator viene incrementato a 265 milioni di euro, l’aiuto viene esteso anche alle guide e agli accompagnatori turistici.
Decreto Agosto Art. 79 – Ulteriori agevolazioni fiscali per il settore turistico e termale
Viene introdotto nuovamente il credito d’imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere (Tax credit riqualificazione). Possono beneficiare dell’agevolazione le strutture alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, con non meno di 7 camere, le strutture che svolgono attività agrituristica esistenti alla data del 1° gennaio 2012, gli stabilimenti termali e le strutture ricettive all’aria aperta.
L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 65% delle spese di riqualificazione sostenute nei periodi d’imposta 2020 e 2021.
Le risorse destinate all’intervento ammontano a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Maggiori dettagli sull’adeguamento della disciplina non appena saranno pubblicate le nuove disposizioni.
Art. 81 – Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche
Possono accedere al bonus per investimenti pubblicitari, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie (incluse sponsorizzazioni) nei confronti di:
- leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paralimpiche,
- società sportive professionistiche,
- società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici:
- che svolgono attività sportiva giovanile,
- con ricavi anno 2019 pari ad almeno 150.000 €, fino ad un massimo di 15 milioni di euro.
Viene applicato il Regolamento “De Minimis” e sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti delle associazioni e società sportive che hanno optato per il regime forfettario di cui alla L. 398/91.
Il credito d’imposta è pari al 50% degli investimenti effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre 2020. L’importo di spesa minima deve essere pari ad almeno 10.000 €. La dotazione finanziaria messa a disposizione per l’intervento è di 90 milioni di euro per l’anno 2020.
Art. 91 – Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative
Viene costituita un’apposita sezione del Fondo rotativo n. 394/81 (SIMEST) a supporto dei processi di internazionalizzazione degli enti fieristici italiani, in forma di società di capitali.
Sono ammesse le seguenti tipologie di interventi:
- partecipazione nel capitale di rischio con quote di minoranza,
- sottoscrizione di altri strumenti finanziari,
- concessione di finanziamenti.
Decreto Agosto Art. 96 comma 1 – Credito di imposta per gli investimenti pubblicitari
Per l’anno 2020 i fondi stanziati per il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari vengono incrementati a 85 milioni di euro (rispetto ai 60 milioni già finanziati in precedenza).
Decreto Agosto Art. 110 – La rivalutazione dei beni d’impresa
La norma prevede la possibilità per le imprese di effettuare una rivalutazione nel bilancio al 31 dicembre 2020 per i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2019, con esclusione degli immobili alla cui produzione o scambio sia diretta l’attività di impresa.
Il versamento d’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti al bilancio 2020, può avvenire fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativi ai periodi di imposta 2020, 2021 e 2022 (per soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le scadenze sono 30 giugno 2021, 2022 e 2023).
Non sono previste aliquote differenziate per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili, come fabbricato strumentale e aree sottostanti.
Nel caso di rivalutazione con valenza anche fiscale, il saldo attivo di rivalutazione che verrà iscritto nel patrimonio netto di bilancio costituisce una riserva in sospensione di imposta che potrà essere affrancata, attraverso il versamento di un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%, in modo da essere classificata tra le riserve di utili e, in caso, di distribuzione tassata in capo al soggetto percettore, secondo le ordinarie regole di tassazione dei dividendi (Circolare n. 11/E/09).
I soggetti beneficiari della presente rivalutazione sono:
- società di capitali, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società europee e le società cooperative europee e gli enti commerciali residenti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i non residenti con stabile organizzazione in Italia.
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