Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive 2023

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Credito Imposta Sponsorizzazioni Sportive

Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive 2023

Credito d’imposta sponsorizzazioni sportive 2023: aggiornamento DL n.73/2023. 

Il credito d’imposta sponsorizzazioni sportive 2023 viene esteso anche al trimestre luglio-settembre: rispetto al bonus relativo al primo trimestre 2023, leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche oggetto delle sponsorizzazioni, devono avere realizzato ricavi almeno pari a 150.000 € nel periodo d’imposta 2022. La soglia minima dei ricavi non è rilevante per le società e associazioni sportive costituite nel 2022.

Al momento sono in corso di ultimazione le procedure relative alle sponsorizzazioni 2021. Chiuso l’iter 2021 si procederà con il credito d’imposta 2022 e a seguire il 2023.

La disciplina prevista per il primo trimestre 2023

Definiti i criteri e le modalità di erogazione del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 2023, prorogato dalla Legge di bilancio 2023, pari al 50% degli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 marzo 2023 che non potrà essere superiore a 10.000 euro.

Tipo di agevolazione ed entità di stanziamento

La dotazione finanziaria per il primo trimestre dell’anno è pari a 35.000.000 euro e può prevedere, come soggetti beneficiari, imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali.

Il credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive 2023 potrà essere utilizzato, a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari, esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il credito d’imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive, fino alla conclusione dell’utilizzo.

Tale agevolazione può essere riconosciuta tenendo conto degli altri aiuti ricevuti in Regime De Minimis.

Progetti ammissibili per il credito d’imposta sponsorizzazioni sportive 2023

Il credito d’imposta è riconosciuto su scala nazionale a valere sulle spese sostenute per investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
  • società sportive professionistiche operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile;
  • società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Sono esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla L.398/1991.

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolto a leghe e società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019, comunque prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Le domande possono essere presentate attraverso apposita piattaforma del Dipartimento per lo Sport, secondo i termini che verranno meglio esplicitati con successivo Decreto attuativo.

 

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Commenti (26)
Teresa / 16/03/2023

buongiorno,
chiedo se è stato pubblicato un provvedimento attuativo del credito d’imposta per sponsorizzazioni sportive per le spese sostenute nel primo trimestre del 2023. A questa data a me non risulta.
Grazie

Rispondi
Gruppo Del Barba / 17/03/2023

Buongiorno, al momento non è stato emanato alcun provvedimento attuativo in merito.

Rispondi
Katia / 16/03/2023

Buongiorno
chiedo se è stato emanato qualche provvedimento attuativo a riguardo per le spese agevolate nel 2023 primo trimestre a me non risulta
grazie

Rispondi
Gruppo Del Barba / 17/03/2023

Buongiorno, al momento non è stato emanato alcun provvedimento attuativo in merito.

Rispondi
Emilio Minunzio / 22/03/2023

Buongiorno
È possibile avere maggiori riferimenti normativi ?
Al Dipartimento Sport non c’è traccia.
Grazie

Rispondi
Gruppo Del Barba / 22/03/2023

Buongiorno Emilio, non ci sono informazioni all’interno del Dipartimento dello Sport perché ancora deve essere pubblicato il decreto attuativo.
Il riferimento normativo è l’articolo 615 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) che, modificando l’articolo 9, c.1, D.L. 4/2022, ha esteso il bonus anche al primo trimestre 2023. 

Rispondi
Monica Marciano / 22/03/2023

Salve, vorrei sapere l’importo minimo da spendere in sponsorizzate, perchè c’è poca chiarezza sulla questione.
Grazie mille

Rispondi
Gruppo Del Barba / 24/03/2023

Buongiorno Monica, come riportato nella news l’importo minimo è di 10.000 €. Per ulteriori informazioni può contattarci compilando il modulo a questo link.

Rispondi
Emanuele / 25/03/2023

Buongiorno, vorrei sapere quando sarà possibile inviare la domanda per il credito imposta sponsorizzazioni del primo trimestre 2022.

Rispondi
Gruppo Del Barba / 27/03/2023

Buongiorno Emanuele, per le date attendiamo la pubblicazione del decreto attuativo.

Rispondi
Ferdinando Bonessio / 28/03/2023

Buonasera, chiedo per favore delucidazioni sui seguenti interrogativi. Grazie mille
1) Il contratto di sponsorizzazione sportiva deve essere sottoscritto (firmato) tra le parti entro il 31 marzo 2023?
2) Il contratto di sponsorizzazione sportiva deve essere saldato, con pagamento tracciabile, entro il 31 marzo 2023?
3) Il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023 oppure può essere registrato anche successivamente? (La piattaforma nel 2022 chiedeva gli estremi della registrazione)
4) Attualmente, all’interno del sito del Dipartimento dello Sport, la piattaforma per la richiesta di usufruire del credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive è bloccata. Quindi, nuove aziende “sponsorizzatrici” che vogliono accreditarsi non possono farlo.
Questo perché ancora deve essere pubblicato il decreto attuativo?
Quindi un’azienda che non si è accreditata precedentemente, ma ha sottoscritto e liquidato un contratto di sponsorizzazione entro il 31 marzo, potrà inserirsi sulla piattaforma in seguito?
GRAZIE PER LE GRADITE RISPOSTE

Rispondi
Gruppo Del Barba / 29/03/2023

Buongiorno, confermiamo che la misura non è ancora attiva in quanto si attende la pubblicazione del decreto attuativo. La invitiamo a contattarci a questo link per rispondere al meglio alle sue richieste.

Rispondi
Barbara / 29/03/2023

Buongiorno, se faccio una sponsorizzazione per una società in regime forfettario non posso presentare domanda è esatto?

Rispondi
Gruppo Del Barba / 29/03/2023

Esatto, sono espressamente esclusi gli investimenti in campagne pubblicitarie nei confronti di soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla L.398/1991.

Rispondi
Giampaolo Scarin / 30/03/2023

Buongiorno,
noi avevamo inoltrato una richiesta relativa all’anno 2021 a mezzo pec agli indirizzi ufficiosport@pec.governo.it e servizioprimo.sport@governo.it come recitavano le istruzioni (se ben abbiamo capito); dove avremmo dovuto verificare l’accettazione della domanda?
Grazie

Rispondi
Gruppo Del Barba / 03/04/2023

Se per “richiesta relativa all’anno 2021” si fa riferimento agli investimenti sostenuti nell’anno 2020, la procedura di inoltro della domanda a mezzo pec è corretta. L’esito è comunicato dal dipartimento dello sport mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale, disponibile a questo link.

Diversamente, se per “richiesta relativa all’anno 2021” si fa riferimento agli investimenti effettuati nell’anno 2021, avrebbe dovuto presentare la domanda entro il 5 giugno 2022 tramite apposita piattaforma informatica (qui il link) sulla quale è possibile monitorare lo stato della pratica.

Rispondi
Danilo / 31/03/2023

Buongiorno, ad oggi non riesco a capire come presentare la domanda, quando dicono le che deve essere effettuata entro il 31/03.
Inoltre, come funziona il pagamento deve essere effettuato intermanete entro il 31/03? Grazie mille

Rispondi
Gruppo Del Barba / 03/04/2023

Buongiorno, la invitiamo a contattarci per maggiori informazioni compilando il modulo a questo link.

Rispondi
Dott.ssa Raffaella Cannatelli / 05/04/2023

Buongiorno,
vorrei sapere se il pagamento dev’essere effettuato entro il 31/03/2023.
Grazie.

Rispondi
Gruppo Del Barba / 06/04/2023

Sì, stando alle indicazioni fornite relativamente al credito di imposta sponsorizzazioni sportive per gli anni 2020 e 2021, le spese devono essere sostenute entro il periodo di realizzazione dell’investimento quindi, nel caso specifico, entro il 31/03/2023. 

Rispondi
Ecra srl / 19/06/2023

Buongiorno,

la presente per avere dei chiarimenti e delle delucidazioni in merito al credito d’imposta per le sponsorizzazioni sportive, dopo la legge di bilancio 2022 si è visto come riguardo a ciò sia intervenuto anche il decreto Pa-bis che ha esteso fino a settembre 2023 l’applicazione dell’agevolazione.

Si chiede gentilmente in primis quali siano le modalità e i requisiti affinché la nostra azienda possa richiedere tale agevolazione oltre alle tempistiche e ad altre info che ci potrebbero essere utili ai fini dell’attuazione della stessa.

In attesa di un tempestivo riscontro,

Vi porgo cordiali saluti

Rispondi
Gruppo Del Barba / 20/06/2023

Buongiorno, la invitiamo a contattarci compilando il modulo a questo link.

Rispondi
EVA / 20/06/2023

Buongiorno, per le sponsorizzazioni sportive effettuate nel primo trimestre del 2023, c’è già la possibilità di attivare la pratica? ringrazio in anticipo per la risposta

Rispondi
Gruppo Del Barba / 20/06/2023

Buongiorno, la invitiamo a contattarci compilando il modulo a questo link.

Rispondi
GIUSEPPE / 21/07/2023

Buongiorno,
relativamente al credito d’imposta sulle sponsorizzazione da effettuarsi nel 3^ trimestre 2023, si parla di una dotazione finanziaria di appena 1 milione… Ma si tratta di una bufala??

Rispondi
Gruppo Del Barba / 25/07/2023

Buongiorno, la dotazione che cita è quella prevista dall’articolo 37 del DL 75/2023.

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