Chiarimenti sul Bonus Pubblicità

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Chiarimenti sul Bonus Pubblicità

Non è possibile accedere al bonus se non vi sono investimenti pubblicitari ammissibili nel periodo precedente

Per ottenere il bonus è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti pubblicitari realizzati superi almeno dell’1% l’importo degli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi d’informazione nell’anno precedente.

Sono quindi esclusi dalla concessione i soggetti che non hanno effettuato investimenti pubblicitari ammissibili, nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio.

Il Dipartimento ha chiarito che: ai fini dell’incremento percentuale si può fare riferimento al “complesso degli investimenti”, cioè agli investimenti incrementali effettuati su entrambi i canali di informazione rispetto all’anno precedente, a condizione che su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell’anno precedente non sia pari a zero. Quindi è anche possibile che vi sia un incremento su un canale ed un decremento sull’altro. Si terrà in considerazione la somma delle spese sui due canali per determinare l’incremento e quindi l’ammissibilità al bonus.

Cosa si intende per “analoghi investimenti”?

Per “analoghi investimenti” sugli “stessi mezzi di informazione”, si intende investimenti sullo stesso “canale informativo”, cioè sulle radio e televisioni locali analogiche o digitali, da una parte, oppure sulla stampa cartacea ed online, dall’altra, e non sulla singola emittente o sul  singolo giornale.

Indicazioni sulla modalità di invio

L’invio della “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” relativa al 2018 e della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” deve essere effettuato esclusivamente per via telematica tramite i servizi disponibili nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o Carta Nazionale dei Servizi.

Cosa succede se le richieste superano le risorse disponibili?

L’ordine cronologico di presentazione delle domande non è rilevante ai fini della concessione dell’agevolazione. Nell’ipotesi di insufficienza delle risorse disponibili, si procederà alla ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la comunicazione telematica.

Riepilogo Scadenze

  • Per gli investimenti effettuati nell’anno 2017, la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” va presentata entro 22 ottobre 2018.
  • Per gli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno 2018, la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” va presentata entro il 22 Ottobre 2018.
  • La “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” nell’anno 2018 dovrà essere presentata dal 1° al 31 gennaio 2019.

Descrizione dei costi in fattura

Le spese rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso. Occorre, pertanto, distinguere in fattura i compensi corrisposti alle imprese editoriali, da quelli corrisposti alle concessionarie di pubblicità, che fungono da intermediari. Ne consegue che, nel caso in cui le fatture siano emesse da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radio-televisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

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