Chiarimenti sulla Moratoria mutui e prestiti introdotta dal DL Cura Italia

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Chiarimenti sulla Moratoria mutui e prestiti introdotta dal DL Cura Italia

Il Decreto Legge “Cura Italia prevede una moratoria su mutui e finanziamenti per imprese e professionisti, per un volume complessivo di prestiti stimato circa 220 miliardi di euro.

In base all’art 56, la misura sospende il pagamento dei prestiti fino al 30 settembre 2020, per sostenere la liquidità delle attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia Covid-19.

Beneficiari della Moratoria prevista dal Decreto Cura Italia

La moratoria è dedicata a tutte le micro, piccole, medie imprese (PMI) e ai lavoratori autonomi, titolari di partita IVA, operanti in Italia.

Le imprese beneficiarie, appartenenti a tutti i settori, devono avere le seguenti caratteristiche (in base alla definizione della Commissione Europea n.2003/361/CE):

  • meno di 250 dipendenti;
  • fatturato inferiore a 50 milioni di euro;
  • oppure, il totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Cosa prevede la Moratoria sui prestiti

Le misure previste dalla Moratoria riguardano:

a) La possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o quelli alla data del 17 marzo, se superiori. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono revocati, neanche in parte fino al 30 settembre 2020;

b) La proroga alle medesime condizioni fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020;

c) La sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie. È facoltà dell’impresa chiedere la sospensione dell’intera rata o dell’intero canone o solo della quota capitale.

 

Riepilogando, le esposizioni debitorie sospese sono:

  • apertura di credito “a revoca”
  • prestiti accordati a fronte di un anticipo su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o alla data della pubblicazione del Decreto il 17 marzo 2020, se superiori)
  • prestiti non rateali
  • rate o canoni in leasing
  • mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale 

Le esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari (previsti dall’art. 106 del dl n.385/1993 – Testo Unico Bancario) ed altri soggetti abilitati alla concessione di credito.

Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato senza nuovi oneri per entrambe le parti.

Come inviare comunicazione e accedere alla Moratoria

Per ottenere la sospensione, le imprese sono tenute ad inviare comunicazione via PEC o altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa, al soggetto finanziatore. Sono ammesse tutte le comunicazioni presentate dal 17 marzo 2020, entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”.

Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.

È opportuno che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di Garanzia PMI.

Nella comunicazione l’impresa deve autodichiarare:

  • il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
  • “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
  • di soddisfare i requisiti per la qualifica di micro, piccola o media impresa;
  • di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.

Requisiti che deve avere l’impresa beneficiaria per ottenere la Moratoria

L’impresa, al momento dell’inoltro della comunicazione, deve essere in bonis, vale a dire che non ha posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ovvero sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. In particolare, non deve avere rate scadute (ossia non pagate o pagate solo parzialmente) da più di 90 giorni.

Dato che l’epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia, anche le misure previste nel Decreto “Cura Italia” non vengono considerate come misure di forbearance (tolleranza) nell’accezione utilizzata della Autorità di vigilanza europee e quindi può ricorrere alle moratorie anche l’impresa che comunque è in bonis anche se ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione dello stesso finanziamento nell’arco dei 24 mesi precedenti.

Sospensione prevista dalla Moratoria del DL Cura Italia

Il periodo di sospensione dei pagamenti sarà fino al 30 settembre. La rata in scadenza il 30 settembre è compresa quindi non deve essere pagata.

 

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