Bonus Pubblicità 2020, regime straordinario: le modifiche introdotte dal Decreto Rilancio

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credito d'imposta pubblicità

Bonus Pubblicità 2020, regime straordinario: le modifiche introdotte dal Decreto Rilancio

L’articolo 186 del Decreto Rilancio ha apportato alcune modifiche sulla fruizione del Credito d’imposta Pubblicità 2020, per sostenere le imprese e fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

La misura, che incentiva gli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione (stampa quotidiana e periodica, anche online, radio e TV) nazionali e locali, prevede un regime straordinario per gli investimenti effettuati nel corso del 2020.

Beneficiari del Bonus Pubblicità 2020

Possono beneficiare del Credito d’imposta Pubblicità le imprese, di qualsiasi dimensione e indipendentemente dalla natura giuridica, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali.

Bonus fiscale per investimenti sostenuti nel 2020 in pubblicità

Il Credito d’imposta Pubblicità è concesso come beneficio del 50% sul totale degli investimenti effettuati, nel corso del 2020, ed è fruibile in compensazione. Non è quindi più previsto il calcolo incrementale degli investimenti rispetto a quelli sostenuti nell’anno precedente.

“Limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta di cui al comma 1 è concesso, ai medesimi soggetti ivi contemplati, nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati, e in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea richiamati al comma 1, entro il limite massimo di 60 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa.”

 

Il beneficio Credito d’imposta Pubblicità, in via ordinaria, è pari al 75% delle spese incrementali, ovvero per accedere al Bonus Pubblicità è necessario che l’ammontare complessivo degli investimenti realizzati superi almeno dell’1% l’importo di analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Tipologie di investimenti ammessi al Credito d’imposta Pubblicità

L’agevolazione fiscale incentiva gli investimenti in campagne pubblicitarie sia su stampa quotidiana e periodica (anche online) che su emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali.

I giornali e le emittenti tv devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica, iscritta presso il Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione.

Sono escluse dal Bonus Pubblicità le spese accessorie, i costi di intermediazione e ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario.

Scadenze Bonus Pubblicità 2020: l’invio della comunicazione telematica è prorogata a settembre

La comunicazione telematica deve essere presentata dal 1° al 30 settembre 2020.

“Per l’anno 2020, la comunicazione telematica di cui all’articolo 5, comma 1, del predetto decreto è presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 30 settembre del medesimo anno, con le modalità stabilite nello stesso articolo 5.”

La scadenza ordinaria fissata al 31 marzo viene quindi rinviata a settembre, ma le eventuali comunicazioni già inviate nel mese di marzo restano comunque valide. Attraverso tale comunicazione, i contribuenti inviano una “domanda di prenotazione del credito” in considerazione degli investimenti effettuati o che si intendono effettuare nel corso dell’anno.

Non è prevista nessuna proroga per quanto riguarda la trasmissione della dichiarazione sostitutiva: i termini di invio rimangono dal 1° al 31 gennaio 2021.

 

 

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