Obbligo di trasparenza sui contributi pubblici: scadenza il 30 giugno per tutte le imprese beneficiarie
Si ricorda che entro il 30 giugno di ogni anno, in linea con la Legge n. 124/2017 e le successive modifiche dall’art. 35 del “Decreto Crescita“, le imprese devono dare comunicazione dei contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, pubblicandolo sul proprio sito internet o nei portali delle Associazioni di Categoria alle quali aderiscono, se non hanno uno proprio sito web.
“A partire dall’esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni […]”
Obbligo di trasparenza per le imprese beneficiarie di sovvenzioni e contributi pubblici
Sono chiamati al rispetto al suddetto obbligo tutte le imprese, ovvero società di capitali (Spa, Srl, Sapa), società di persone (Snc, Sas), ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile adottato), società cooperative e cooperative sociali. Sono esclusi i liberi professionisti.
I gruppi di imprese devono provvedere a pubblicare gli aiuti e i contributi pubblici erogati al gruppo e alle singole imprese facenti parte del gruppo.
Tipologia di aiuti soggetti all’obbligo di pubblicazione
Sono soggetti all’obbligo di pubblicazione i contributi e gli aiuti erogati dalle seguenti amministrazioni pubbliche:
- Stato
- Enti locali (Regioni, Provincie, Comuni, comunità montane e loro consorzi/associazioni)
- Istituzioni universitarie
- Istituti autonomi case popolari
- Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (e loro associazioni)
- Enti pubblici non economici, nazionali, regionali e locali
- Amministrazioni e le aziende del Servizio Sanitario Nazionale (incluse le ASL)
- Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)
- Agenzie fiscali
- Società a controllo pubblico
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di stato se di importo complessivo superiore a 10.000 €, se inferiori sono esclusi dall’obbligo.
Sono soggetti all’obbligo i seguenti aiuti pubblici:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi (inclusi i contributi in conto capitale, conto esercizio e/o conto interessi);
- vantaggi (incluse le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti nonché, l’utilizzo di beni pubblici a condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato).
L’obbligo è relativo agli aiuti economici ricevuti a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, utilizzando il criterio contabile di cassa. Qualora l’aiuto sia stato solamente concesso ma non erogato, non va pubblicato.
Quali informazioni è obbligatorio pubblicare
Le informazioni che devono essere fornite per ogni aiuto, preferibilmente in forma schematica e di immediata comprensibilità, sono:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione del soggetto erogante;
- somma incassata (per ogni singolo contributo);
- data di incasso;
- causale.
Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti De Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato” di cui all’art. 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.
Sanzioni a carico delle imprese per la mancata trasparenza
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2020, la norma prevede sanzioni a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione, ossia:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000 €;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
“A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza degli obblighi di cui ai commi 125 e 125-bis comporta una sanzione pari all’1 per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.”
Quindi, qualora non si proceda alla pubblicazione e al pagamento della sanzione pecuniaria entro 90 giorni dalla contestazione, scatterà la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale di contributi pubblici già ricevuti.
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