Decreto FER1 – incentivi per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
Dal 30 settembre al 30 ottobre sarà possibile partecipare al primo bando del Decreto FER1. La misura prevede incentivi relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, come impianti eolici on-shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.
Il GSE (Gestore Servizi Energetici) ha pubblicato il Regolamento Operativo per l’iscrizione ai Registri e alle Aste del DM 4 Luglio 2019 con le specifiche sulle modalità di partecipazione alle procedure di Registro e Asta al ribasso per accedere ai meccanismi d’incentivazione previsti dal FER1.
Che cos’è il Decreto FER1
Il Decreto Ministeriale FER1 (ovvero, Fonti Energetiche Rinnovabili) del 4 luglio 2019, in coerenza con gli obiettivi europei 2020 e 2030, ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Il Decreto definisce gli incentivi che promuovono l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità, sia ambientale che degli oneri di incentivazione. La sua redazione è in linea con gli obiettivi nazionali e le Linee guida in materia di aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente di cui alla comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01).
Il provvedimento dispone svariate agevolazioni alle energie rinnovabili (fino ad 1 Megawatt), privilegiando i piccoli impianti. Possono accedere all’incentivo gli impianti a fonti rinnovabili rientranti nelle seguenti categorie:
- impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;
- impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia inferiore a 1 MW;
- impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.
Il decreto suddivide gli impianti che possono accedere agli incentivi in 4 gruppi in base alla tipologia di impianto, fonte energetica rinnovabile e categoria di intervento:
- Gruppo A
- Eolici “on-shore” di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento.
- Fotovoltaici di nuova costruzione.
- Gruppo A-2
- Comprende gli impianti fotovoltaici di nuova costruzione (i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto).
- Gruppo B
- Idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento.
- A gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.
- Gruppo C (rifacimento totale o parziale)
- Eolici “on-shore”.
- Idroelettrici.
- A gas residuati dei processi di depurazione.
Come partecipare: procedura, tempistiche e requisiti
Per accedere alle agevolazioni si dovrà partecipare alle procedure pubbliche di selezione dei progetti. Seguirà l’iscrizione degli impianti in appositi registri – entro contingenti di potenza ben definiti – o la partecipazione ad aste al ribasso per ottenere le agevolazioni. Queste saranno erogate entro precise soglie di potenza ammesse ad incentivo, dettate dal decreto.
Sono previste 2 diverse modalità di accesso agli incentivi, differenziate in base alla potenza dell’impianto e del Gruppo di appartenenza:
- Iscrizione ai Registri
Gli impianti di potenza superiore a 1 kW (20 kW per i fotovoltaici) e inferiore a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, A-2, B e C devono essere iscritti ai Registri. Attraverso gli stessi Registri è assegnato il contingente di potenza disponibile sulla base di specifici criteri di priorità.
- Partecipazione a Procedure d’Asta
Gli impianti di potenza superiore o uguale a 1 MW che appartengono ai Gruppi A, B e C devono partecipare alle Aste. Per mezzo di queste è assegnato il contingente di potenza disponibile, in funzione del maggior ribasso offerto sul livello incentivate. A pari ribasso, saranno applicati ulteriori criteri di priorità.
In caso di interventi di potenziamento, per tutte le tipologie di fonte, la potenza da considerare (per determinare la modalità di accesso agli incentivi) corrisponde all’incremento di potenza a seguito dell’intervento. Gli impianti rientrati in posizione utile, nel rispettivo contingente, possono accedere agli incentivi dopo essere entrati in esercizio e aver presentato l’apposita domanda di accesso al GSE.
I lavori, in base alla comunicazione di inizio lavori trasmessa all’amministrazione competente, devono essere avviati dopo l’inserimento in posizione utile nelle graduatorie di agevolazione.
Sono previsti 7 bandi per la partecipazione ai Registri o alle Aste, con le seguenti date di apertura:
- 30 settembre – 30 ottobre 2019
- 31 gennaio – 1 marzo 2020
- 31 maggio – 30 giugno 2020
- 30 settembre – 30 ottobre 2020
- 31 gennaio – 2 marzo 2021
- 31 maggio – 30 giugno 2021
- 30 settembre – 30 ottobre 2021
Agevolazione prevista dal Decreto FER1
L’incentivo viene riconosciuto in base alla quantità di energia elettrica netta prodotta e immessa in rete dall’impianto. La tariffa viene quindi calcolata come minor valore tra la produzione netta (a sua volta pari alla produzione lorda ridotta dei consumi dei servizi ausiliari, delle perdite di linea e di trasformazione) e l’energia elettrica effettivamente immessa in rete, misurata con il contatore di scambio.
Il decreto prevede 3 diverse definizioni di tariffa per determinare l’incentivo: Tariffa di Riferimento, Tariffa Offerta e Tariffa Spettante (leggi i dettagli all’art.7 del Regolamento Operativo del DM FER1).
Sono previsti 2 differenti meccanismi incentivanti, in funzione della potenza dell’impianto: la Tariffa Onnicomprensiva (TO) costituita da una tariffa unica, corrispondente alla Tariffa Spettante, che remunera anche l’energia elettrica ritirata dal GSE; mentre l’Incentivo (I), viene calcolato come differenza tra la Tariffa Spettante e il prezzo zonale orario dell’energia, poiché l’energia prodotta resta nella disponibilità dell’operatore.
Per gli impianti di potenza fino a 250 kW è possibile scegliere una delle 2 modalità, con la possibilità di passare da una modalità all’altra non più di 2 volte nel corso dell’intero periodo di incentivazione. Invece, gli impianti di potenza superiore a 250 kW possono invece accedere al solo all’I (“Incentivo”).
Tariffe Onnicomprensive e Incentivo sono erogati dal GSE a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo specifico per ciascuna tipologia di impianto pari alla vita utile dell’impianto stesso. La data di entrata in esercizio commerciale può essere scelta dall’operatore, purché compresa nei 18 mesi successivi all’entrata in esercizio dell’impianto.
Anche gli impianti “Aggregati” possono accedere all’incentivo FER1
Alle procedure possono partecipare anche gli impianti aggregati – ovvero, sistemi costituiti da più impianti appartenenti alla stessa tipologia di energia prodotta o a un’altra inserita nel medesimo gruppo di incentivazione – di potenza unitaria non inferiore a 20 kW, purché la potenza complessiva dell’aggregato non superi 1 MW. Lo stesso vale per le procedure d’asta, ma qui la potenza unitaria dovrà essere compresa tra 20 e 500 kW, mentre quella complessiva dell’aggregato, dovrà essere uguale o superiore a 1 MW.
Per presentare le richieste di iscrizione ai Registri o alle Aste per aggregati è necessario individuare un unico soggetto definito “Aggregatore”, che può essere un qualsiasi operatore preliminarmente registratosi sul Portale del GSE nella sezione Area Clienti, non necessariamente scelto tra gli stessi Soggetti Responsabili degli impianti facenti parte dell’aggregato.
La tariffa di riferimento da applicare per la determinazione della tariffa spettante è individuata sulla base tabella 1.1. dell’Allegato 1 al D.M. 04/07/2019, in funzione dalla potenza complessiva dell’aggregato.
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