Transizione 5.0: pubblicato il testo del Decreto attuativo
Transizione 5.0: pubblicato il testo del Decreto attuativo
Dopo una lunga attesa, sta per diventare pienamente operativa la misura Transizione 5.0 dedicata a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (a prescindere dalla dimensione, forma giuridica e regime fiscale di appartenenza) che effettuano o intendono effettuare investimenti green e digitali.
Il lungo iter normativo ha visto coinvolte diverse istituzioni nazionali ed europee, da ultima la Corte dei conti, e infine la diffusione del decreto attuativo che ha finalmente sbloccato i cospicui fondi messi a disposizione (6,3 miliardi di euro).
Progetti di innovazione
La misura agevola progetti di innovazione in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno più beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, (c.d. “investimenti trainanti”) tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici:
– della struttura produttiva, non inferiore al 3%, oppure
– dei processi, non inferiore al 5%.
Oltre agli “investimenti trainanti” sono altresì ammessi i seguenti “investimenti trainati”:
- investimenti in beni materiali nuovi strumentali finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo (escluse le biomasse). Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici questi devono essere prodotti in Europa e, a seconda della tipologia acquistata, determinano una maggiorazione del credito spettante;
- spese in attività di formazione, nel limite massimo del 10% degli investimenti precedenti e per un importo massimo agevolabile pari a 300.000 euro, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. L’attività di formazione deve essere erogata da soggetti esterni e avere una durata minima di 12 ore.
I progetti:
- devono essere avviati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e completati (cioè effettuati) entro il 31 dicembre 2025
- sono agevolabili nel limite massimo di 50.000.000 di euro annui per ciascun beneficiario
- non devono essere destinati ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili, relative a discariche di rifiuti, inceneritori, processi produttivi che generano una elevata dose di sostanze inquinanti, scambio di quote di emissione dell’UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra oltre i limiti di riferimento
- una volta realizzati sono soggetti al periodo di osservazione: i beni non devono essere alienati per i successivi 5 anni.
Calcolo dei consumi energetici
Per calcolare la riduzione dei consumi energetici le imprese dovranno:
1) stimare i consumi energetici annuali conseguibili per il tramite dei nuovi investimenti con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione
2) ricorrere a uno scenario controfattuale qualora gli investimenti siano effettuati da imprese di nuova costituzione o qualora il progetto non preveda la sostituzione di un bene bensì l’acquisto di uno nuovo.
Il livello di risparmio energetico deve essere mantenuto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo di imposta in cui è stato completato il progetto di innovazione.
Procedura di fruizione del credito d’imposta
Per fruire del credito d’imposta le imprese dovranno effettuare diverse comunicazioni al GSE:
1) comunicazione preventiva relativa al progetto avviato o da avviare e all’importo del credito potenzialmente spettante. Unitamente deve essere trasmessa la certificazione energetica ex ante. Entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione il GSE comunica all’impresa l’importo del credito spettante;
2) comunicazioni periodiche relative allo stato di avanzamento del progetto. In particolare, deve essere trasmessa, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito di cui al punto precedente, la comunicazione relativa al pagamento dell’acconto del 20% del costo di acquisto dei beni. In base allo stato di avanzamento il GSE conferma o riduce l’importo del credito spettante;
3) comunicazione finale (entro il 28 febbraio 2026) relativa alla realizzazione del progetto. Unitamente deve essere trasmessa la certificazione energetica ex post, perizia di avvenuta interconnessione e la certificazione dei costi.
Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione finale, di completamento dell’investimento, il GSE, verificati il corretto caricamento dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese, comunica all’impresa l’importo del credito d’imposta utilizzabile in compensazione.
Tutte le comunicazioni dovranno essere trasmesse telematicamente attraverso la piattaforma informatica “Transizione 5.0” presente sul portale del GSE. I termini a decorrere dai quali sarà attiva la procedura saranno individuati con successivo Provvedimento.
Sarà in ogni caso cura del GSE rendere pubblico l’importo delle risorse disponibili.
Certificazioni del risparmio energetico
La riduzione dei consumi energetici è attestata con:
- certificazione energetica ex ante: individua la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti che si intendono effettuare;
- certificazione energetica ex post: individua la riduzione dei consumi energetici effettivamente conseguiti a seguito del completamento degli investimenti, conformemente a quanto previsto nella certificazione ex ante.
Le certificazioni, rese sottoforma di perizie asseverate, sono rilasciate da valutatori indipendenti quali:
- Esperti in Gestione dell’Energia (EGE), certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- Energy Service Company (ESCo), certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell’albo professionale, nonché i periti industriali e i periti industriali laureati iscritti all’albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell’ambito dell’efficienza energetica dei processi produttivi.
Importo ed utilizzo del credito d’imposta
L’ammontare del credito d’imposta è commisurato all’importo dell’investimento e alla percentuale di risparmio energetico conseguita, pari a:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
Le aliquote aumentano al
- 40%, 20% e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi superiore al 10%;
- 45%, 25% e 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, decorsi 10 giorni dalla comunicazione di completamento degli investimenti, in una o più quote entro la data del 31 dicembre 2025.
L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è utilizzabile in 5 quote annuali di pari importo.
Cumulo
Il credito d’imposta non costituisce aiuto di stato, pertanto è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali a condizione che, tale cumulo, non porti al superamento del costo sostenuto.
La regola, tuttavia, subisce un’eccezione laddove è previsto il divieto di cumulo con:
- Credito d’imposta beni strumentali
- Credito d’imposta ZES Unica
- Credito d’imposta ZLS.
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