Credito d’imposta ZES unica: pubblicato il Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

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Credito d’imposta ZES unica: pubblicato il Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale

Credito d’imposta ZES unica: pubblicato il Decreto attuativo in Gazzetta Ufficiale 

È stato pubblicato in GU n. 117 del 21 maggio 2024 il Decreto che dà piena operatività al Credito d’imposta ZES unica.  

Tale agevolazione è rivolta alle imprese che sostengono investimenti nella “ZES unica” che comprende i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.  

 

Beneficiari del Credito d’imposta ZES unica 

Possono accedere al Credito d’imposta le imprese, a prescindere dalla forma giuridica e regime contabile, non in stato di difficoltà, liquidazione o scioglimento, già operative o che si insediano nelle zone assistite delle Regioni Basilicata, Campania, Calabria, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e nelle zone assistite della Regione Abruzzo.  

Sono escluse le imprese che operano nei settori siderurgico, carbonifero e della lignite, dei trasporti, esclusi i settori del magazzinaggio e del supporto ai trasporti, e delle relative infrastrutture, della produzione, dello stoccaggio della trasmissione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, della banca larga, dei settori assicurativi, finanziari e creditizio. 

 

Investimenti ammessi 

Sono ammessi gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, realizzati tra il 1° gennaio 2024 ed il 15 novembre 2024 e relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di: 

  • macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio 
  • terreni  
  • acquisizione, realizzazione, ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. 

Il valore dei terreni e dei fabbricati ammessi all’agevolazione non può superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. 

Fermo restando il limite complessivo di spesa, il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni ammessi, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 100 milioni di euro. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni al netto delle spese di manutenzione. 

Non sono agevolabili i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. 

Le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES unica, per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento medesimo. L’inosservanza del predetto obbligo determina la decadenza dai benefici goduti. 

 

Agevolazione 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta nei limiti previsti dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia 

  • 60% Micro e Piccole Imprese 
  • 50% Medie Imprese 
  • 40% Grandi Imprese 

Molise, Basilicata, Sardegna

  • 50% Micro e Piccole Imprese 
  • 40% Medie Imprese 
  • 30% Grandi Imprese 

Abruzzo 

  • 35% Micro e Piccole Imprese 
  • 25% Medie Imprese 
  • 15% Grandi Imprese. 

Per le zone Sulcis iglesiente (Sardegna)

  • 60% Micro e Piccole Imprese 
  • 50% Medie Imprese 
  • 40% Grandi Imprese. 

Per Taranto (Puglia)

  • 70% Micro e Piccole Imprese 
  • 60% Medie Imprese 
  • 50% Grandi Imprese. 

Ai fini del rispetto del limite di spesa, fissato in 1,8 miliardi di euro, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti). 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, e, comunque, non prima della data di realizzazione dell’investimento. 

Il credito d’imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dalle pertinenti discipline di riferimento; ammesso il cumulo anche con misure di carattere generale.  

 

Come richiedere il Credito d’imposta ZES unica 

Le imprese potranno comunicare all’ADE dal 12 giugno 2024 al 12 luglio 2024 le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 e che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. 

Con successivo Provvedimento dell’Ade verrà adottato il modello di comunicazione, con relative istruzioni. 

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