Transizione 5.0: pubblicato il testo definitivo

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Transizione 5.0

Transizione 5.0: pubblicato il testo definitivo

Transizione 5.0: pubblicato il testo definitivo

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 52, del 2 marzo 2024 il testo definitivo del Piano Transizione 5.0. che riconosce un credito d’imposta a favore delle imprese che investono in beni strumentali finalizzati a conseguire un risparmio energetico.  

Le risorse messe a disposizione, a valere sui fondi europei Repower EU, ammontano a euro 6,2 miliardi di euro. 

 

I beneficiari 

Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, nonché le Stabili Organizzazioni nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano investimenti in beni strumentali 4.0 nell’ambito di progetti di innovazioni idonei a conseguire una riduzione dei consumi energetici.  

 

Gli investimenti agevolabili 

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici: 

  •  della struttura produttiva, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3%, o in alternativa 
  • dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. 

La riduzione dei consumi energetici deve essere: 

  • attestata da una certificazione ex ante, idonea a individuare i consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti da effettuare, una certificazione ex post idonea a dimostrare l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente alla certificazione ex ante; 
  • rilasciata da valutatori indipendenti, disciplinati da un successivo decreto.  Sono in ogni caso compresi gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) nonché le Energy Service Company (ESCo), certificati da organismi accreditati, certificati da organismo accreditato. 

Sono altresì agevolabili: 

  • gli investimenti in beni materiali nuovi finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, escluse le biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento agli impianti fotovoltaici sono ammissibili esclusivamente quelli prodotti in Europa di cui all’articolo 12, c.1, lett. a, b e c del D.L, n.181.  
  • le spese per la formazione del personale, erogata da soggetti esterni nel limite del 10% dell’investimento effettuato e fino ad un massimo di euro 300.000,00. 

 

L’agevolazione 

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta commisurato all’importo dell’investimento e alla percentuale di risparmio energetico conseguita, pari a: 

  • 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 
  • 15% per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro 
  • 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.  

Le aliquote aumentano al 

  • 40%, 20% e 10% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi superiore al 10%; 
  • 45%, 25% e 15% nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%. 

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24, da avviare entro la data del 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, a decorrere dal quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento di concessione.  

Il credito d’imposta non è cumulabile con il credito d’imposta beni strumentali 4.0 nonché con il credito d’imposta ZES Unica. 

 

Presentazione della domanda 

Per accedere al beneficio le imprese devono presentare telematicamente al GSE le certificazioni richieste (ex ante ed ex post) nonché apposita comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso.  

Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l’elenco elle   imprese   che  hanno validamente  chiesto di fruire dell’agevolazione e l’importo del credito prenotato. 

Ulteriori dettagli in merito al contenuto e ai termini di presentazione delle certificazioni e comunicazioni, ai criteri di determinazione del risparmio energetico, ai requisiti dei soggetti certificatori, nonché ulteriori specifiche connessi agli investimenti, saranno definiti con successivo decreto.  

 

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