Bonus R&S: la Risoluzione 41/2022 dell’Agenzia delle Entrate

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Bonus R&S: la Risoluzione 41/2022 dell’Agenzia delle Entrate

In data 26 luglio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 41/2022 riguardante il Credito d’imposta Ricerca e Sviluppo per le attività attinenti al design e all’ideazione estetica (art. 3 del DL 145/2013, in vigore fino al 2019).

La risoluzione riporta il parere del MISE che, nell’aprile 2022, si è espresso in merito all’ammissibilità dell’attività svolta da una società che esercita attività di ideazione, realizzazione del prototipo e produzione, per alcuni marchi detenuti dalla società del Gruppo a cui appartiene, e che si interrogava circa la possibilità di usufruire del Bonus R&S per costi sostenuti nel 2019. La società si era rivolta al MISE per il parere tecnico previsto dalla previgente modalità istruttoria delle istanze (Circolare 5/E del 16 marzo 2016).

In base a quando espresso dal MISE, nella Risoluzione 41/2022 l’AdE considera ammissibili all’agevolazione le attività finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti o processi o miglioramenti di quelli esistenti e svolte nell’ambito di un processo di innovazione, condotto dall’impresa, per superare incertezze scientifiche o tecnologiche, incertezze che non sarebbero superabili con l’utilizzo delle tecniche e conoscenze già note. Quindi, per beneficiare del credito d’imposta, le attività devono sì presentare il requisito della novità e creatività, ma allo stesso tempo implicare un grado di incertezza o rischio di insuccesso scientifico o tecnologico.

Sulla base di quanto si evince dalla Risoluzione 41/2022, non rientrano tra le attività ammesse al Bonus R&S:

  • le attività relative alle ricerche di mercato finalizzate a raccogliere dati concernenti i gusti e le abitudini dei consumatori,
  • le attività riguardanti la valutazione di gradimento dei prodotti (profilo estetico), necessarie per il corretto posizionamento di una nuova collezione e finalizzate ad individuare anche il mercato di inserimento.

In sostanza, sono escluse le attività finalizzate alla modifica dell’estetica dei prodotti e al lancio di nuove tendenze di moda, che non sono finalizzate alla semplice risoluzione di un’incertezza di carattere tecnico o scientifico.

Va inoltre precisato che, quanto asserito dall’AdE con la Risoluzione 41/2022, è relativo ai soli periodi d’imposta 2015-2019, poichè dal 2020 (Legge di Bilancio 2020) le tipologie di attività ammissibili al credito d’imposta R&S sono state ampliate e vi rientrano a pieno diritto quelle di design e ideazione estetiche, tipiche delle imprese operanti nel settore della moda.

 

 

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