Legge 181/89 – Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale

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Legge 181/89 – Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale

Aggiornamento 18/10/2022: riapertura dello sportello per le aree di crisi industriale di Brindisi e del territorio Salentino-Leccese, nuove domande dal 15 novembre 2022 (leggi la nuova news).


Il MISE ha stanziato 27 milioni di euro per sostenere il rilancio delle aree colpite da crisi industriali e di settore, attraverso la misura “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale” (Legge 181/89), del Friuli Venezia Giulia, Marche, Venezia, Livorno e Massa Carrara.

L’obiettivo è creare nuovi posti di lavoro attraverso l’ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione degli stabilimenti produttivi.

Gli interventi rientrano nell’ambito della riforma della Legge 15 maggio 1989, n. 181, che ha l’obiettivo di semplificare e accelerare le procedure in favore delle imprese che richiedono agevolazioni per realizzare programmi di investimento nelle aree di crisi industriale, complesse e non complesse.

La presentazione di nuove domande era stata sospesa con decreto direttoriale 31 marzo 2022, a seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina attuativa degli interventi ai sensi della Legge 181.

In base al Decreto direttoriale 27 giugno si dispone la riapertura degli sportelli dei seguenti territori:

  • area di crisi industriale non complessa della regione Friuli Venezia-Giulia, con risorse pari a 1.977.677,85 €;
  • area di crisi industriale non complessa della regione Toscana (provincia di Massa-Carrara), con risorse pari a 6.336.194,40 €;
  • area di crisi industriale del gruppo Antonio Merloni (comuni della regione Marche), con risorse pari a 7.160.253,59 €;
  • area di crisi industriale complessa di Venezia, con risorse pari a 6.231.245,25 €;
  • area di crisi industriale complessa del Polo produttivo dell’area costiera livornese, con risorse pari a 5.006.554,10 €.

Beneficiari Legge 181/89 “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale”

La misura sostiene le imprese di piccola, media o grande dimensione, costituite in forma di società di capitali, anche sotto forma di reti di impresa, incluse le società cooperative e le società consortili, in possesso dei seguenti requisiti:

  • regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • non in liquidazione volontaria e non sottoposte a procedure concorsuali;
  • in regime di contabilità ordinaria;
  • non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  •  in regola con le disposizioni vigenti in materia di edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed in regola con gli obblighi contributivi;
  • hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
  • non hanno effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento.

Progetti per la riqualificazione delle aree di crisi industriale ammessi

La legge 181/89 finanzia programmi di investimento produttivo e/o per la tutela ambientale. A completamento dei progetti di investimento sono, altresì, agevolabili i progetti per l’innovazione dell’organizzazione e per la formazione del personale. Limitatamente ai programmi di investimento con spese di importo superiore a 5 milioni di euro sono ammissibili anche progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

I programmi di investimento produttivo devono essere diretti a:

  1. realizzazione di nuove unità produttive tramite l’adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
  2. ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti o cambiamento fondamentale del processo produttivo;
  3. realizzazione di nuove unità produttive o all’ampliamento di unità produttive esistenti;
  4. acquisizione di attivi di uno stabilimento.

Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) del TFUE, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi relativi a progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione e quelli di cui ai punti 1, 2 e 4 qualora gli stessi prevedano la diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell’unità produttiva.

Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale, fatta salva la possibilità di richiedere le agevolazioni a titolo di “De Minimis”.

I programmi di investimento per la tutela ambientale devono essere diretti a:

  • innalzare il livello di tutela ambientale;
  • adeguamento anticipato a nuove norme dell’UE che non sono ancora in vigore;
  • una maggiore efficienza energetica;
  • favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
  • promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
  • risanare i siti contaminati;
  • riciclare e riutilizzare i rifiuti.

A completamento dei due precedenti programmi sono ammissibili, qualora strettamente connessi e funzionali ai medesimi, anche:

  • Progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione (massimo il 40% degli investimenti ammissibili). Per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una
    collaborazione effettiva con PMI e se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto.
  • Progetti per la formazione del personale (massimo il 20% degli investimenti ammissibili). Tali progetti dovranno essere
    strettamente coerenti con le finalità del programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale e con il programma occupazionale.
  • Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, solo nel caso in cui i programma di investimento sopra
    descritti abbiano spese ammissibili superiori ai 5 milioni di euro. Tali progetti devono essere finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi, servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti e devono risultare strettamente connessi e funzionali con il programma di investimento produttivo e/o di tutela ambientale.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti devono:

  • riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa o nelle aree di crisi industriale non complessa, con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
  • essere ultimati entro 36 mesi;
  • prevedere spese ammissibili non inferiori a 1 milione di euro;
  • prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti.

I programmi devono riguardare le seguenti attività economiche: estrazione di minerali da cave e miniere, attività manifatturiere, produzione di energia, attività dei servizi alle imprese, attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell’offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell’offerta ricettiva.

Tipologie di spese ammesse in base ai programmi

Per quanto riguarda i programmi di investimento produttivo, le spese ammissibili riguardano:

  • suolo aziendale;
  • opere murarie e assimilate;
  • macchinari, impianti ed attrezzature;
  • programmi informatici, immobilizzazioni immateriali;
  • beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa.

Per i programmi che prevedono di innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell’impresa occorre far riferimento alle spese individuate dagli artt. 36 ,37 38 40 41, 45, 47 del Regolamento GBER.

Per i progetti per l’innovazione di processo e l’innovazione dell’organizzazione, sono ammesse le spese relative a:

  • personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario;
  • strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione;
  • ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti nonché servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l’attività del progetto;
  • spese generali;
  • materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

Per i progetti per la formazione del personale sono ammesse le seguenti spese:

  • spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione
  • i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, le spese di alloggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature;
  • i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione.

Per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sono ammesse le seguenti spese:

  • spese del personale del soggetto proponente, relativo a ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario;
  • costi relativi a strumentazione e attrezzature;
  • costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai ni del progetto;
  • spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi.

Agevolazione Legge 181/89 “Interventi di riqualificazione destinati alle aree di crisi industriale”

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:

  • Finanziamento agevolato superiore al 20% degli investimenti ammissibili
  • Contributo a fondo perduto: l’ammontare del contributo dipende dalla localizzazione e dalla dimensione dell’impresa;
  • Partecipazione al capitale su richiesta dell’impresa.

Le tre tipologie di agevolazione non possono in ogni caso superare il 75% dell’investimento complessivo.

Per quanto riguarda i programmi di investimento produttivo l’impresa deve garantire una copertura finanziaria pari almeno al 25% delle spese, attraverso risorse proprie o esterne.

Quando presentare domanda

Sarà possibile presentare domanda a partire dalle ore 12.00 del 14 luglio 2022.

Le domande saranno valutate sulla base di alcuni criteri, quali:

  • credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
  • fattibilità tecnica del programma degli investimenti;
  • programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;
  • attendibilità dell’analisi competitiva e delle strategie di penetrazione del mercato di riferimento;
  • fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

 

 

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