Credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti con imballaggi biodegradabili

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Credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti con imballaggi biodegradabili

[Aggiornamento 26/05/23] Credito d’imposta per l’acquisto di prodotti realizzati con imballaggi biodegradabili: agevolazione prorogata per il 2023 e 2024. 

Rispetto alla precedente misura, anche gli imballaggi biodegradabili derivanti dalla raccolta differenziata del vetro sono ora oggetto di agevolazione. 

In attesa del nuovo decreto attuativo, di seguito il riepilogo di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale del 14 dicembre 2021, pubblicato in GU n°33 del 9 febbraio 2022, in cui venivano definiti i requisiti tecnici e le modalità di presentazione della domanda per il Credito d’imposta a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con imballaggi biodegradabili o materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, carta, alluminio.

Credito d’imposta imballaggi, i requisiti previsti nel 2022

L’obiettivo del credito d’imposta per gli imballaggi è quello di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e il livello dei rifiuti non riciclabili, derivanti da materiali da imballaggio, oltre ad incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi nei processi di produzione industriale.

Possono accedere alla misura tutte le imprese localizzate su territorio nazionale, che hanno acquistato, nel corso degli anni 2019 e 2020, prodotti realizzati con imballaggi biodegradabili o materiali riciclati.

Tipologie di attività ammesse al Credito d’imposta per imballaggi biodegradabili e prodotti ecosostenibili

La misura incentiva l’acquisto di:

  • A) Prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
  • B) Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

Sono inclusi gli imballaggi in carta e cartone – ad eccezione degli imballaggi in carta stampata con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati con l’impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili – e gli imballaggi in legno non impregnati.

  • C) Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata di carta.
  • D) Imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell’alluminio.

Requisiti di ammissibilità di prodotti e imballaggi

I prodotti e gli imballaggi devono possedere i seguenti requisiti:

  • contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 30% proveniente da rifiuti con codici dell’EER 15 01 02 «Imballaggi di plastica» e 19 12 04 «Plastica e gomma prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti», per i prodotti relativi alla lett. A);
  • la conformità alle specifiche UNI 10667-14 «Materie plastiche prime-secondarie – miscele di materiali polimerici di riciclo e di altri materiali a base cellulosica di riciclo da utilizzarsi come aggregati nelle malte cementizie, nei bitumi e negli asfalti» o UNI 10667-16 «Materie plastiche prime-secondarie – miscele di materie plastiche eterogenee a base di poliolefine provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a diverse tecnologie di trasformazione» o UNI 10667-17 «Materie plastiche prime-secondarie – Parte 17: miscele di materie plastiche eterogenee provenienti da residui industriali e/o da materiali da post-consumo destinate a processi di riduzione in impianti siderurgici», per i prodotti previsti dalla lett. A);
  • biodegradabilità e la compostabilità per gli imballaggi di cui alla lett. B);
  • contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 70% per gli imballaggi relativi alla lett. C);
  • contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 50% per gli imballaggi di cui alla lett. D).

Il possesso dei requisiti tecnici dei contenuti di materiale riciclato è dimostrato attraverso una delle seguenti certificazioni:

  • una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato;
  • una certificazione di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che attesti il contenuto di riciclato, dichiarato in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;
  •  una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, convalidata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, che attesti il contenuto di riciclato.

Invece, come già specificato, il possesso dei requisiti tecnici di conformità delle specifiche UNI è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI 10667-14 o UNI 10667-16 o uni 10667-17. Per quanto riguarda il possesso dei requisiti tecnici di biodegradabilità e compostabilità, è dimostrato attraverso una certificazione che attesti la conformità alla norma UNI EN 13432:2002.

Spese ammesse al Credito d’imposta per i prodotti realizzati con imballaggi biodegradabili o materiali ecosostenibili

Sono ammesse all’incentivo per i prodotti realizzati con imballaggi biodegradabili, le spese sostenute nel corso degli anni 2019 e 2020 relative all’acquisto dei prodotti e degli imballaggi previsti dalle attività ammissibili sopra elencate.

Le spese concorrono a formare il reddito nell’esercizio di competenza, tuttavia le spese di cui nell’esercizio di competenza non sia ancora certa l’esistenza o determinabile in modo obiettivo l’ammontare concorrono a formarlo nell’esercizio in cui si verificano tali condizioni.

Inoltre, le spese di acquisizione dei beni i considerano sostenute alla data di consegna o spedizione per i beni mobili, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

L’effettività del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Agevolazione dedicata alle imprese che acquistano prodotti realizzati con imballaggi biodegradabili 

La misura offre un credito d’imposta pari al 36% delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019, 2020, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 € per impresa.

Ricordiamo che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ed è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è stato riconosciuto e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l’utilizzo.

Quando presentare domanda

Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile sulle medesime voci di spesa con ogni altra agevolazione prevista a livello nazionale, regionale ed europeo.

Termini e modalità di presentazione della domanda e requisiti dei materiali relativi al 2023 saranno resi noti con apposito decreto.

 

 

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