Credito d’imposta per la costituzione o la trasformazione in Società Benefit
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.10 del 14/01/2021, il decreto che prevede le disposizioni attuative del “Credito d’imposta per la costituzione o trasformazione in Società Benefit” (decreto del MISE del 12/11/2021).
La misura incentiva sia la costituzione di nuove società benefit che la trasformazione di aziende con altra forma giuridica in società benefit.
Sono definite società benefit quelle società che, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambienti, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Le finalità di beneficio comune devono essere indicate in modo specifico nell’oggetto sociale.
Beneficiari dell’agevolazione dedicata alle società benefit
Potranno beneficiare dell’agevolazione tutte le imprese con sede principale o secondaria in Italia, attive e iscritte al Registro Imprese, che non sono in difficoltà e che hanno sostenuto spese per la costituzione o la trasformazione in Società Benefit a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Tali requisiti devono essere posseduti dalle imprese al momento della presentazione dell’istanza. Sarà ammessa una sola domanda per beneficiario.
Tipologie di spese ammissibili
Il Credito d’imposta incentiva le spese sostenute a partire dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e relative alla costituzione o trasformazione in società benefit:
- costi notarili e di iscrizione al Registro Imprese;
- spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.
Agevolazione fiscale per la costituzione o la trasformazione di società benefit
Il credito d’imposta per la costituzione o trasformazione in Società Benefit è pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un importo massimo concedibile di 10.000 €, ed è utilizzabile in compensazione con F24.
L’agevolazione fiscale è cumulabile con altri aiuti concessi a titolo di “de minimis” e con altre misure di aiuto in esenzione da notifica.
Sarà possibile presentare domanda a partire dalle ore 12:00 del 19 maggio fino alle ore 12:00 del 15 giugno 2022, ammessa una sola domanda per beneficiario.
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